(Allegato II.12-art. 22)
                            Articolo 22. 
Criteri  di  accertamento  e  di  valutazione  dei  lavori   eseguiti
                             all'estero. 
 
1. Per i lavori eseguiti all'estero da operatori economici  stabiliti
in Italia, il richiedente  produce  alla  SOA  la  certificazione  di
esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto,  da  ogni
documento comprovante  i  lavori  eseguiti  e,  laddove  emesso,  del
certificato di collaudo. 
2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, da
un tecnico di fiducia dell'ufficio consolare di prima categoria o del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
con spese a carico del medesimo  interessato;  da  essa  risultano  i
lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il  loro  ammontare,  i
tempi di esecuzione, indicazioni  utili  relative  all'incidenza  dei
subappalti per ciascuna categoria  nonche'  la  dichiarazione  che  i
lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I  relativi
importi sono inseriti nel certificato con le  indicazioni  necessarie
per la  completa  individuazione  dell'impresa  subappaltatrice,  del
periodo di esecuzione e  della  categoria  dei  lavori  eseguiti.  La
certificazione   e'   rilasciata   secondo   modelli    semplificati,
individuati dall'ANAC, sentito il Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale per gli aspetti di competenza ed e'
soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte  delle  autorita'
consolari italiane all'estero. 
3.  Per  i  soli  lavori   subappaltati   a   imprese   italiane,   i
subappaltatori,  ai  fini  del  conseguimento  della  qualificazione,
possono utilizzare il certificato rilasciato  all'esecutore  italiano
ai  sensi  del  comma  2  e,  qualora   non   sia   stato   richiesto
dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. 
4. La certificazione e' prodotta in lingua  italiana  ovvero,  se  in
lingua  diversa  dall'italiano,  e'  corredata  di   una   traduzione
certificata  conforme  in  lingua  italiana  rilasciata  dall'ufficio
consolare ovvero una traduzione in lingua  italiana  eseguita  da  un
traduttore ufficiale. L'ufficio consolare  di  prima  categoria,  una
volta conseguita la  certificazione,  la  trasmette  alla  competente
struttura  centrale  del  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale che provvede a inserirla  nel  casellario
informatico di cui all'articolo 222, comma 10,  del  codice,  con  le
modalita' stabilite dall'ANAC secondo i  modelli  semplificati  sopra
citati. 
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga  piu'
di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza
non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a  causa  di
palesi difficolta' nel medesimo Paese,  puo'  fare  riferimento  alla
struttura competente  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.