(Allegato II.12-art. 24)
                            Articolo 24. 
 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi. 
 
1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da  parte  delle  stazioni
appaltanti   o   degli   enti   concedenti,   delle   categorie    di
qualificazione, individuate  dalla  Tabella  A,  relative  ai  lavori
eseguiti, e' effettuata con riferimento alle categorie richieste  nel
bando di gara o nell'avviso o nella lettera di  invito,  nonche'  con
riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in  subappalto,
risultanti dal certificato  di  esecuzione  dei  lavori.  Qualora  il
responsabile unico del progetto  (RUP)  riporti  nel  certificato  di
esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse  da  quelle
previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera  di  invito,
si applicano le sanzioni previste dall'articolo 222, comma 3, lettera
a), del codice, fino a un massimo di euro 50.000. 
2. Per i lavori il cui committente non  sia  tenuto  all'applicazione
del codice e del presente allegato, le categorie  dei  lavori  e  gli
importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie
individuate dalla Tabella A e  in  base  all'importo  realizzato  per
ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto
d'appalto o documento di analoga natura. 
3. Per i lavori eseguiti in  proprio  e  non  su  committenza  si  fa
riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi)  valutati
sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il  relativo  importo
e' valutato nella misura del 100 per cento. 
4. Nel caso di opere di edilizia  abitativa,  si  fa  riferimento  al
costo totale dell'intervento (CTN),  costituito  dal  costo  a  metro
quadro, cosi' come determinato dai  soggetti  competenti  secondo  le
norme vigenti, moltiplicato per  la  superficie  complessiva  (SC)  e
maggiorato del 25 per cento. 
5. Nel caso indicato  al  comma  2  le  relative  dichiarazioni  sono
corredate della seguente documentazione: 
a) permesso di costruire ovvero segnalazione  certificata  di  inizio
attivita', relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata
copia autentica del progetto approvato; 
b) copia del contratto stipulato; 
c) copia delle  fatture  corrispondenti  al  quantitativo  di  lavori
eseguiti; 
d) copia  del  certificato  di  regolare  esecuzione  rilasciato  dal
direttore dei lavori. 
6. Nel caso indicato al  comma  3,  le  relative  dichiarazioni  sono
corredate della documentazione di cui al comma 5, lettere  a)  e  d),
nonche' delle fatture  o  di  diversa  documentazione  corrispondenti
all'acquisto di materiali e di servizi e a eventuali subappalti. 
7. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, nel caso  indicato
al comma 2 l'operatore economico deve presentare la certificazione di
esecuzione lavori  rilasciata  dal  committente  e  sottoscritta  dal
direttore  dei  lavori;   i   firmatari   sono   responsabili   anche
dell'indicazione degli eventuali  subappaltatori,  i  quali  dovranno
altresi' presentare la documentazione prevista dal comma  5,  lettera
b). Nel caso indicato al comma 3,  la  certificazione  e'  rilasciata
direttamente dal direttore lavori. 
8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei  lavori  appaltati  al
consorzio di imprese artigiane, al  consorzio  di  cooperative  e  al
consorzio stabile e' attribuito, sulla base di una deliberazione  del
consorzio  stesso,  al  consorzio  ed  eventualmente  al  consorziato
esecutore secondo le modalita' previste dall'articolo  23,  comma  1,
lettera  b).  Ai  fini  della  qualificazione  del  consorzio  o  del
consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione
dei lavori, corredato  della  deliberazione  consortile  in  cui  sia
precisato se il relativo importo sia da attribuire  completamente  al
consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al
primo periodo.