(Allegato II.12-art. 25)
                            Articolo 25. 
                         Direzione tecnica. 
 
1. La direzione tecnica e' l'organo cui competono gli adempimenti  di
carattere tecnico-organizzativo necessari per  la  realizzazione  dei
lavori. La direzione  tecnica  puo'  essere  assunta  da  un  singolo
soggetto, eventualmente  coincidente  con  il  legale  rappresentante
dell'operatore economico, o da piu' soggetti. 
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico
sono dotati, per la qualificazione in  categorie  con  classifica  di
importo pari o  superiore  alla  IV,  di  laurea  in  ingegneria,  in
architettura, o altra equipollente, o di laurea breve  o  di  diploma
universitario in ingegneria o  in  architettura  o  equipollente,  di
diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche
inferiori e' ammesso anche il possesso di titolo  di  studio  tecnico
equivalente al diploma di geometra e  di  perito  industriale  edile,
ovvero il possesso del  requisito  professionale  identificato  nella
esperienza acquisita nel settore delle  costruzioni  quale  direttore
del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare
con idonei certificati  di  esecuzione  dei  lavori  attestanti  tale
condizione. 
3. I  soggetti  designati  nell'incarico  di  direttore  tecnico  non
possono rivestire analogo  incarico  per  conto  di  altri  operatori
economici qualificati; tali soggetti producono una  dichiarazione  di
unicita' di incarico.  Il  direttore  tecnico,  qualora  sia  persona
diversa  dal  titolare  dell'impresa,  dal   legale   rappresentante,
dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente  dell'impresa
stessa o in possesso di contratto d'opera professionale  regolarmente
registrato. 
4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma  18,
e' collegata al direttore tecnico  che  l'ha  consentita.  La  stessa
qualificazione puo'  essere  confermata  sulla  base  di  autonoma  e
specifica valutazione se l'impresa  provvede  alla  sostituzione  del
direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi
analoga idoneita'. 
5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del direttore  tecnico
uscente o dei direttori  tecnici  uscenti,  la  SOA  o,  in  caso  di
inerzia, l'ANAC dispone: 
a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie e
importi corrispondenti, connessi alla presenza del direttore  tecnico
uscente o dei direttori tecnici uscenti; 
b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie  e
importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa  dimostri  di  aver
eseguito lavori rispettivamente di pari o  di  minore  importo  nelle
categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica. 
6. In ogni caso di  variazione  della  direzione  tecnica,  l'impresa
provvede a darne  comunicazione  alla  SOA  che  l'ha  qualificata  e
all'ANAC entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.