(Allegato II.12-art. 29)
                            Articolo 29. 
           Decadenza dell'attestazione di qualificazione. 
 
1. Qualora la SOA o l'ANAC disponga la decadenza dell'attestazione di
qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 100, comma  4,  del
codice ovvero  ai  sensi  dell'articolo  26  del  presente  allegato,
l'ANAC, direttamente  o  previa  segnalazione  da  parte  della  SOA,
provvede a  darne  pubblicita'  nel  casellario  informatico  di  cui
all'articolo 222, comma 10, del codice. 
2.  Durante  l'esecuzione  dei   lavori,   le   stazioni   appaltanti
verificano,  attraverso  il  casellario  informatico,  che  non   sia
intervenuta, nei confronti dell'esecutore e  del  subappaltatore,  la
decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione  o  dichiarazioni  mendaci.  Ove  sia  intervenuta  la
decadenza  dell'attestazione  dell'esecutore,  si  procede  ai  sensi
dell'articolo  122,  comma  2,  lettera  a),  del  codice;  ove   sia
intervenuta la decadenza  dell'attestazione  del  subappaltatore,  la
stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui
all'articolo  119,  comma  4,   del   codice,   dandone   contestuale
segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.