Articolo 3. Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia. 1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non e' condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.