(Allegato II.12-art. 3)
                             Articolo 3. 
Qualificazione di operatori  economici  stabiliti  in  Stati  diversi
                            dall'Italia. 
 
1. Per gli operatori economici stabiliti negli  altri  Stati  di  cui
all'articolo 69  del  codice  la  qualificazione  non  e'  condizione
obbligatoria per la  partecipazione  alla  gara.  Tali  operatori  si
qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle
normative vigenti  nei  rispettivi  Paesi,  idonea  a  dimostrare  il
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione  e  la
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.