(Allegato II.12-art. 30)
                            Articolo 30. 
       Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti. 
 
1. Il concorrente singolo puo' partecipare alla gara qualora  sia  in
possesso dei requisiti economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi
relativi alla categoria prevalente per l'importo  totale  dei  lavori
ovvero  sia  in  possesso  dei  requisiti  relativi  alla   categoria
prevalente e alle categorie scorporabili per  i  singoli  importi.  I
requisiti  relativi  alle  categorie   scorporabili   non   posseduti
dall'impresa devono da questa essere posseduti con  riferimento  alla
categoria prevalente. 
2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65,  comma  2,
lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65,  comma  2,
lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma  1,
lettera h), del codice, le quote di partecipazione al  raggruppamento
o consorzio possono  essere  liberamente  stabilite  entro  i  limiti
consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o
dal consorziato. I  lavori  sono  eseguiti  dai  concorrenti  riuniti
secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facolta'
di  modifica  delle  stesse,  previa  autorizzazione  della  stazione
appaltante che ne verifica  la  compatibilita'  con  i  requisiti  di
qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 
3.  Per  gli  operatori  stabiliti  in  altri  Stati  membri  di  cui
all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2. 
4. Se il singolo concorrente o i concorrenti che  intendano  riunirsi
in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti  di  cui  al  presente
articolo, possono raggruppare altre  imprese  qualificate  anche  per
categorie  e  importi  diversi  da  quelli  richiesti  nel  bando,  a
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il  20
per cento dell'importo  complessivo  dei  lavori  e  che  l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute  da  ciascuna  sia  almeno
pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati. 
5. I requisiti  per  i  progettisti,  previsti  dal  bando  ai  sensi
dell'articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti  dalle
imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione,  attraverso  un
progettista associato o indicato in  sede  di  offerta  in  grado  di
dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66,  comma  1,
del codice. Gli operatori  economici  attestati  per  prestazioni  di
progettazione e costruzione devono  possedere  i  predetti  requisiti
attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di  offerta  di  un
progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo  66,  comma  1,
del  codice,  laddove  gli  stessi  requisiti  non  siano  dimostrati
attraverso il proprio staff di progettazione. 
6. Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica,
non  in  possesso,  ai  sensi  dell'articolo  4,   comma   1,   della
certificazione del sistema di qualita' aziendale conforme alle  norme
europee  della  serie  UNI  EN  ISO  9000,  possono  partecipare   in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di  concorrenti  agli
affidamenti di contratti per i quali  sia  richiesta  al  concorrente
singolo un'attestazione per classifiche superiori.