(Allegato II.12-art. 32)
                            Articolo 32. 
                          Consorzi stabili. 
 
1. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e
67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura
o tramite i consorziati indicati in  sede  di  gara  senza  che  cio'
costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita'  solidale  degli
stessi nei confronti della stazione appaltante. 
2. I consorzi stabili  conseguono  la  qualificazione  a  seguito  di
verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole  consorziate
dei corrispondenti requisiti. 
3. Il conseguimento  della  qualificazione  da  parte  del  consorzio
stabile non pregiudica la contemporanea  qualificazione  dei  singoli
consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi  deve
riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile. 
4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati  sono
attribuiti   pro-quota    i    requisiti    economico-finanziari    e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio  in  quanto  da
questi non assegnati  in  esecuzione  ai  consorziati.  Le  quote  di
assegnazione  sono  proporzionali  all'apporto   reso   dai   singoli
consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.