(Allegato II.12-art. 33)
                            Articolo 33. 
                    Requisiti del concessionario. 
 
1. I soggetti che intendono partecipare alle gare  per  l'affidamento
di concessioni di lavori pubblici, se eseguono lavori con la  propria
organizzazione di impresa, devono essere qualificati  secondo  quanto
previsto dall'articolo 100, comma 4, del codice e  dall'articolo  18,
comma  11,  del  presente  allegato,  con   riferimento   ai   lavori
direttamente eseguiti ed essere in possesso  dei  seguenti  ulteriori
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 
a) fatturato medio relativo alle attivita' svolte negli ultimi cinque
anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per
cento dell'investimento previsto per l'intervento; 
b) capitale sociale non inferiore a  un  ventesimo  dell'investimento
previsto per l'intervento; 
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi  affini  a  quello
previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5  per
cento dell'investimento previsto per l'intervento; 
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio  affine
a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno
il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento. 
2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d),
il concessionario puo' incrementare i requisiti previsti dal medesimo
comma, lettere a) e b), nella  misura  fissata  dal  bando  di  gara,
comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte.  Il  requisito  previsto
dal comma 1, lettera b), puo' essere dimostrato anche  attraverso  il
patrimonio netto. 
3. Se il concessionario non  esegue  direttamente  i  lavori  oggetto
della concessione,  deve  essere  in  possesso  esclusivamente  degli
ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). 
4. Qualora  il  candidato  alla  concessione  sia  costituito  da  un
raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i  requisiti
previsti dal comma 1 devono essere posseduti complessivamente,  fermo
restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga  una
percentuale non inferiore al 10 per cento dei  requisiti  di  cui  al
comma 1, lettere a) e b). 
5. Qualora, ai sensi dell'articolo 193  del  codice,  sia  necessario
apportare modifiche al progetto  presentato  dal  promotore  ai  fini
dell'approvazione dello stesso, il promotore,  ovvero  i  concorrenti
successivi in graduatoria che accettano di  apportare  le  modifiche,
devono comunque possedere,  anche  associando  o  consorziando  altri
soggetti,  gli  eventuali  ulteriori  requisiti,  rispetto  a  quelli
previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.