(Allegato II.12-art. 36)
                            Articolo 36. 
               Requisiti delle societa' di ingegneria. 
 
1. Ai fini della partecipazione alle  procedure  di  affidamento  dei
servizi  attinenti   all'architettura   e   all'ingegneria   di   cui
all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c),
del predetto  articolo  66  sono  tenuti  a  disporre  di  almeno  un
direttore tecnico con funzioni  di  collaborazione  alla  definizione
degli  indirizzi  strategici   del   soggetto   cui   fa   capo,   di
collaborazione e  controllo  delle  prestazioni  svolte  dai  tecnici
incaricati delle progettazioni. 
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei
seguenti requisiti: 
a) laurea in ingegneria o architettura o in  una  disciplina  tecnica
attinente all'attivita' prevalente svolta dalla societa'; 
b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci  anni
nonche' iscrizione,  al  momento  dell'assunzione  dell'incarico,  al
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,  ovvero
abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei  Paesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 
3. La societa' delega il compito di  approvare  e  controfirmare  gli
elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento,
al direttore tecnico o ad altro  ingegnere  o  architetto  dipendente
dalla medesima societa' e avente i medesimi requisiti. L'approvazione
e la firma degli elaborati  comportano  la  solidale  responsabilita'
civile del direttore tecnico  o  del  delegato  con  la  societa'  di
ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 
4. Il direttore tecnico  e'  formalmente  consultato  dall'organo  di
amministrazione della societa' per  la  definizione  degli  indirizzi
relativi  all'attivita'  di  progettazione,  per  la   decisione   di
partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o  a  concorsi  di
idee o di progettazione, nonche' in materia di svolgimento  di  studi
di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni,  direzioni  dei
lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico-economica  e  studi  di
impatto ambientale. 
5.   Le   societa'   di   ingegneria   predispongono   e   aggiornano
l'organigramma comprendente i soggetti direttamente  impiegati  nello
svolgimento  di  funzioni  professionali  e  tecniche,   nonche'   di
controllo della qualita' e in particolare: 
a) i soci; 
b) gli amministratori; 
c) i dipendenti; 
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che  firmano  i
progetti, o i rapporti  di  verifica  dei  progetti,  o  fanno  parte
dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei  confronti
della societa' una quota  superiore  al  50  per  cento  del  proprio
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. 
6. L'organigramma riporta, altresi', l'indicazione  delle  specifiche
competenze e responsabilita'. Se la societa' svolge  anche  attivita'
diverse dalle prestazioni di  servizi  di  cui  all'articolo  66  del
codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa  e
le  capacita'  professionali  espressamente  dedicate  alla  suddetta
prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito
allegato al conto economico. 
7. Si applica il comma 2 dell'articolo 35.