Articolo 38. Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria e dei GEIE. 1. Per i consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. 2. I consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.