(Allegato II.12-art. 4)
                             Articolo 4. 
                   Sistema di qualita' aziendale. 
 
1. Ai fini della  qualificazione,  le  imprese  devono  possedere  il
sistema di qualita' aziendale conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II. 
2. La certificazione del sistema di qualita'  aziendale  e'  riferita
agli  aspetti  gestionali  dell'impresa  nel   suo   complesso,   con
riferimento alla globalita' delle categorie e classifiche. 
3. Il possesso della certificazione di qualita' aziendale, rilasciata
da organismi di certificazione  accreditati,  ai  sensi  delle  norme
europee della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  al  rilascio  della
certificazione nel settore delle imprese di costruzione, e' attestato
dalle SOA. 
4. Gli organismi di cui al comma  3  hanno  l'obbligo  di  comunicare
all'ANAC, entro cinque giorni,  l'annullamento  ovvero  la  decadenza
della  certificazione  di  qualita'  ai  fini  dell'inserimento   nel
casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.
Nel medesimo termine, la stessa comunicazione e'  inviata  alle  SOA,
che avvia il procedimento di cui all'articolo 11, comma 7. 
5. La regolarita' dei certificati di qualita' deve essere riscontrata
dalle SOA  mediante  il  collegamento  informatico  con  gli  elenchi
ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for
Accreditation (EA) o all'International Accreditation Forum (IAF).