(Allegato II.12-art. 41)
                            Articolo 41. 
          Domanda di qualificazione a contraente generale. 
 
1. Per la partecipazione alle procedure di  aggiudicazione  da  parte
dei  contraenti  generali,  ai  fini   degli   affidamenti   di   cui
all'articolo  204  del  codice,  oltre  all'assenza  dei  motivi   di
esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II
del codice, e' istituito il Sistema di qualificazione dei  contraenti
generali, disciplinato dal presente allegato, che  prevede  specifici
requisiti in ordine all'adeguata capacita' economica  e  finanziaria,
all'adeguata idoneita' tecnica e organizzativa, nonche'  all'adeguato
organico tecnico e dirigenziale. 
2. Le attivita' del Sistema di qualificazione dei contraenti riferite
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono  svolte  dalla
competente struttura individuata nel  regolamento  di  organizzazione
del Ministero. 
3. Gli operatori economici che intendono ottenere la qualificazione a
contraente generale per le classifiche stabilite ai sensi  del  comma
1, presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei
requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta,  e
all'attestato del versamento degli oneri di cui al comma 7,  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento del servizio  postale,  ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero recapitata  a  mano,
ovvero mediante posta certificata, al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti. La domanda, compilata su modello conforme  a  quello
approvato dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  deve
essere datata e recare la sottoscrizione  del  legale  rappresentante
dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale  rappresentante
deve  dichiarare  sotto  la  propria  responsabilita'   i   documenti
allegati, specificando per ciascuno di essi il  numero  delle  pagine
costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce,
la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in  cui
detta sigla e' stata apposta. Alla  domanda,  pena  il  non  rilascio
dell'attestazione, l'impresa allega la copia su supporto  informatico
della documentazione presentata, autenticata con firma digitale,  con
formati   di   memorizzazione   stabiliti   dal    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti  e  resi  noti  sul  sito  informatico
istituzionale del Ministero. 
4. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  effettua  i
controlli di cui all'articolo 71 del testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica  del
28 dicembre 2000,  n.  445.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci  si
applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ricevuta la domanda,  e'
verificata la  completezza  della  medesima  e  della  documentazione
allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e
della allegata documentazione,  all'operatore  economico  viene  data
comunicazione  dell'apertura  del  procedimento  amministrativo,  con
indicazione del nominativo del RUP e dei dati  di  riferimento  dello
stesso (dislocazione dell'ufficio, numero telefonico e  indirizzo  di
posta elettronica). Nel caso di incompletezza della domanda  o  della
documentazione ne viene data comunicazione  all'operatore  economico,
ai fini dell'integrazione. 
5. La attestazione e' rilasciata ovvero  motivatamente  negata  entro
tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. 
6.  I  dati  sensibili  acquisiti  nell'ambito  del  procedimento  di
qualificazione del contraente generale sono  trattati  esclusivamente
nell'ambito dell'ufficio e conservati nel rispetto del  diritto  alla
protezione  dei  dati,  adottando  idonee  misure  di  sicurezza  per
prevenire eventi lesivi della riservatezza. 
7. La Tabella B - Parte II definisce i criteri per la  determinazione
degli oneri per la procedura di attestazione della  qualificazione  a
contraente generale.