(Allegato II.12-art. 42)
                            Articolo 42. 
   Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione. 
 
1. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  accerta  il
possesso, da parte dell'impresa richiedente,  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 41, comma 1.  Ove  si  rilevi  la  necessita',  ai  fini
istruttori,  di  chiarimenti,  precisazioni  o  altra  documentazione
integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne  fa
motivata richiesta all'operatore economico. La richiesta  interrompe,
per una sola volta e  sino  alla  ricezione  dei  chiarimenti,  delle
precisazioni o della documentazione integrativa,  la  decorrenza  del
termine di tre mesi di cui all'articolo 41, comma 5. 
2. Conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore
a due mesi dall'avvio del procedimento  ai  sensi  dell'articolo  41,
comma 3, fatta salva l'eventuale interruzione del termine di  cui  al
comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  trasmette
gli atti assunti,  corredati  di  relazione,  ai  fini  di  riscontro
tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel
termine  improrogabile  di  quindici  giorni.  Acquisito   il   detto
riscontro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede,
nei quindici giorni successivi,  all'adozione  del  provvedimento  di
attestazione,  ovvero  di  motivato  diniego,  del   possesso   della
qualifica di «contraente generale»  da  parte  dell'impresa.  Ove,  a
seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore,  sia
necessario   richiedere    all'impresa    ulteriore    documentazione
integrativa, il termine di quindici giorni,  assegnato  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, decorre dall'acquisizione della
documentazione richiesta. 
3. Il provvedimento di attestazione, o di diniego  della  stessa,  e'
comunicato  all'impresa  interessata   e   all'ANAC.   Del   rilascio
dell'attestazione viene altresi' dato avviso sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede
successivamente, ai fini di monitoraggio, a  verifiche,  a  campione,
del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte  degli
operatori economici attestati, acquisendo le informazioni  necessarie
dagli operatori medesimi, o d'ufficio. In  assenza  di  riscontro  da
parte degli operatori economici alle richieste  di  informazione  nel
termine di trenta giorni,  procede  a  formale  diffida  per  lettera
raccomandata o  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  imponendo
all'operatore economico attestato l'ulteriore termine  perentorio  di
quindici giorni per  fornire  le  informazioni  richieste.  Trascorso
inutilmente anche il detto termine, l'attestazione  rilasciata  cessa
di avere validita'. L'attestazione, rilasciata  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validita' ove
l'operatore  economico  cui  e'  stata  rilasciata  perda  anche  uno
soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le conseguenti
comunicazioni  all'operatore  economico  interessato,   all'ANAC,   e
assicura,  altresi',  che  sia  dato  avviso  sul  sito   informatico
istituzionale del Ministero. 
5. Nel caso l'operatore economico gia' qualificato intenda richiedere
la variazione della classifica attestata, il medesimo puo' presentare
la relativa domanda intesa ad attivare, ai sensi dell'articolo 41, un
nuovo  procedimento  di  rilascio  dell'attestazione  per  la   nuova
classifica. 
5.   Nei   casi   di   cessazione    automatica    della    validita'
dell'attestazione, l'operatore economico interessato puo' attivare un
nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa  classificazione
per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti. 
6. Gli operatori economici attestati  sono  tenuti  a  comunicare  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro  trenta  giorni
dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di  ordine
generale previsti al comma 1. 
7.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  qualora
disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, provvede a
darne pubblicita' sul proprio sito informatico. Durante  l'esecuzione
dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso  il  sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  che
non   sia   intervenuta,   nei   confronti   dell'esecutore   e   del
subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione  per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.  Ove  sia
intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede
ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove  sia
intervenuta la decadenza  dell'attestazione  del  subappaltatore,  il
soggetto aggiudicatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione  di
cui all'articolo  119,  comma  4,  del  codice,  dandone  contestuale
segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel casellario informatico di
cui all'articolo 222, comma 10, del codice.