(Allegato II.12-art. 44)
                            Articolo 44. 
           Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia. 
 
1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di  cui  all'articolo  65,
comma 1, del codice, che intendano richiedere  la  qualificazione  di
contraente generale secondo  l'ordinamento  italiano,  attestata  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda
nelle forme prescritte dall'articolo 41, e allegano la documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,  unitamente  ai
documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne
attesta la conformita' al testo originale in lingua madre. 
2. Le imprese di cui al  comma  1  che  intendano  qualificarsi  alla
singola gara producono il documento di cui all'articolo 91, comma  3,
del codice, unitamente ai documenti tradotti in  lingua  italiana  da
traduttore  ufficiale,  che  ne  attesta  la  conformita'  al   testo
originale in lingua madre.