(Allegato II.12-art. 5)
                             Articolo 5. 
           Requisiti generali e di indipendenza delle SOA. 
 
1. Le societa' organismi di attestazione sono costituite nella  forma
delle  societa'  per  azioni,  la  cui  denominazione  sociale   deve
espressamente comprendere la locuzione «organismi  di  attestazione».
Le SOA devono avere sede in uno Stato membro dell'Unione europea  che
attribuisca  all'attestazione  che  essi  adottano  la  capacita'  di
provare  il  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione   in   capo
all'esecutore di lavori pubblici. 
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a  1.000.000  di  euro
interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della
lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di  cui  all'articolo
2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato,  deve  essere
almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle  SOA  deve  essere
certificato dalle societa' di revisione, iscritte nell'apposito albo,
secondo i criteri stabiliti dal testo  unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. 
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto  esclusivo  lo  svolgimento
dell'attivita' di attestazione secondo le norme del presente allegato
e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione
aziendale e sulla produzione delle imprese  di  costruzione,  nonche'
sulla loro capacita' operativa  ed  economico-finanziaria.  E'  fatto
divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione,  di  erogare
servizi di  qualsiasi  natura  a  operatori  economici,  direttamente
ovvero a mezzo di societa' collegate  o  di  societa'  in  virtu'  di
rapporti contrattuali. 
4. La composizione  e  la  struttura  organizzativa  delle  SOA  deve
assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo  o
di collegamento, individuate secondo  quanto  previsto  dall'articolo
2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza  di
giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale,  finanziario
che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. 
5. Le  SOA  devono  dichiarare  e  adeguatamente  documentare,  entro
quindici giorni dal loro verificarsi, le  eventuali  circostanze  che
possano implicare la presenza di  interessi  idonei  a  influire  sul
requisito dell'indipendenza. 
6. Non possono svolgere attivita' di attestazione le SOA: 
a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale,  liquidazione,
concordato  preventivo,  o  qualsiasi  altra  situazione  equivalente
secondo la legislazione vigente; 
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione  di  una  di
tali situazioni; 
c) che non sono in regola con gli obblighi  fiscali,  contributivi  e
assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abbiano  commesso
gravi violazioni debitamente accertate  delle  norme  in  materia  di
sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; 
d)  qualora  nei  confronti   dei   propri   amministratori,   legali
rappresentanti, soci diretti o indiretti,  direttori  tecnici  e  del
personale  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,   sia   pendente   un
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione  o
sussista una delle cause ostative previste  dal  codice  delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, ovvero nei cui confronti sia stato  emanato
un provvedimento da  cui  derivi  il  divieto  di  contrarre  con  la
pubblica amministrazione; 
e)  qualora  nei  confronti   dei   propri   amministratori,   legali
rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e del
personale di cui all'articolo  8,  comma  2,  sia  stata  pronunciata
sentenza di condanna passata in  giudicato,  ovvero  di  applicazione
della pena su richiesta ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale per qualsiasi reato che incida  sulla  affidabilita'
morale o professionale, o per delitti finanziari; 
f) qualora  gli  amministratori,  i  legali  rappresentanti,  i  soci
diretti o indiretti, i  direttori  tecnici  e  il  personale  di  cui
all'articolo 8,  comma  2,  si  siano  resi  responsabili  di  errore
professionale grave formalmente accertato; 
g) qualora  gli  amministratori,  i  legali  rappresentanti,  i  soci
diretti o indiretti, i  direttori  tecnici  e  il  personale  di  cui
all'articolo 8, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni  o  fornito
falsa documentazione in merito alle  informazioni  loro  richieste  o
all'assenza  di  situazioni  idonee  a  pregiudicare   il   requisito
dell'indipendenza  o  abbiano  utilizzato  con  dolo  o  colpa  grave
documentazione dell'impresa, di cui all'articolo 18, non veritiera.