(Allegato II.14-art. 1)
                           ALLEGATO II.14 
 
Direzione dei  lavori  e  direzione  dell'esecuzione  dei  contratti.
Modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  della  fase  esecutiva.
                 Collaudo e verifica di conformita' 
 
                                              (Articolo 114, comma 5) 
 
 
                             Articolo 1. 
            Attivita' e compiti del direttore dei lavori. 
 
1. Nell'esecuzione dei contratti il direttore  dei  lavori  opera  in
piena  autonomia  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  servizio
impartite dal responsabile unico  del  progetto  (RUP),  valutando  e
curando i profili tecnici, contabili e amministrativi  nell'esclusivo
interesse  all'efficiente  e  sollecita  esecuzione  dell'intervento.
Nell'esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume
la   responsabilita'   del   coordinamento   e   della   supervisione
dell'attivita'  di  tutto  l'ufficio  di  direzione  dei   lavori   e
interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto. 
2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti: 
a)  rilasciare,  prima  dell'avvio  della  procedura  di  scelta  del
contraente,  un'attestazione  al  RUP,  eventualmente  aggiornata  su
richiesta di quest'ultimo, sullo stato  dei  luoghi  con  riferimento
all'accessibilita' delle aree e degli immobili interessati dai lavori
secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 
b)  rilasciare,  prima  dell'avvio  della  procedura  di  scelta  del
contraente,  un'attestazione  al  RUP,  eventualmente  aggiornata  su
richiesta di quest'ultimo, sullo stato  dei  luoghi  con  riferimento
all'assenza di impedimenti  alla  realizzabilita'  del  progetto  che
risultino sopravvenuti  agli  accertamenti  condotti  preliminarmente
all'approvazione del medesimo progetto; 
c) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 3; 
d) accettare i materiali e i componenti messi  in  opera  e,  se  del
caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'articolo 4; 
e) impartire all'esecutore le disposizioni e le  istruzioni  relative
agli  aspetti  tecnici  ed  economici  della  gestione  dell'appalto,
emanando a tal fine ordini di servizio che devono  essere  comunicati
al RUP e che devono recare una sintetica  motivazione  delle  ragioni
tecniche e delle finalita' perseguite. Gli ordini di  servizio  sono,
di  norma,  annotati  nei  documenti  contabili   tramite   strumenti
elettronici di contabilita'  o  contabilita'  semplificata  e  devono
comunque avere forma scritta nei soli casi in cui  non  siano  ancora
temporaneamente  disponibili  i  mezzi  necessari  a  conseguire  una
completa   digitalizzazione   finalizzata   al   controllo   tecnico,
amministrativo e contabile dei lavori; 
f) accertare che si sia data applicazione alla normativa  vigente  in
merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni  e  che
sia  stata  rilasciata  la  necessaria  autorizzazione  in  caso   di
interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico; 
g) accertare che i documenti tecnici,  le  prove  di  cantiere  o  di
laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita
del   prodotto   (LCA)   relative   a   materiali,   lavorazioni    e
apparecchiature impiantistiche rispondano  ai  requisiti  di  cui  al
piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione; 
h) verificare periodicamente il possesso e la regolarita',  da  parte
dell'esecutore e del subappaltatore,  della  documentazione  prevista
dalle  leggi  vigenti  in  materia  di  obblighi  nei  confronti  dei
dipendenti; 
i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di  esecuzione  dei
lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto  esecutivo  e
successivamente dettagliati nel programma di esecuzione  dei  lavori.
Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo  43
del codice e all'allegato I.9 al codice, la direzione dei  lavori  si
avvale  di  modalita'  di   gestione   informativa   digitale   delle
costruzioni; 
l) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme
nazionali  ed  europee,  dal  piano   d'azione   nazionale   per   la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica  amministrazione
e  dal  capitolato  speciale  d'appalto,  redigendone,  in  caso   di
accertamento, apposito verbale  da  trasmettere  al  RUP.  Quando  si
utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice
e all'Allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori puo'  avvalersi
di modalita' di gestione informativa digitale per  la  redazione  del
predetto verbale; 
m) verificare, anche con  l'ausilio  dell'ufficio  di  direzione,  la
presenza  in  cantiere  delle  imprese  subappaltatrici  autorizzate,
nonche' dei subcontraenti, accertando l'effettivo  svolgimento  della
parte di prestazioni a essi affidata  nel  rispetto  della  normativa
vigente  e  del  contratto  stipulato,  registrando  le  relative  ed
eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarita'  dei  lavori
eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da  parte
di quest'ultimo delle  relative  disposizioni,  provvedendo,  in  tal
caso, a darne segnalazione al RUP; 
n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle  attivita'  di  verifica
dei requisiti di  capacita'  tecnica  prevista  in  caso  di  ricorso
all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore; 
o) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente  le
debite disposizioni per la relativa esecuzione  entro  i  limiti  dei
tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale  attivita'  le
visite periodiche al cantiere durante il periodo di  sospensione  dei
lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza
di manodopera  e  di  macchinari  e  per  impartire  le  disposizioni
necessarie  a  contenere  macchinari  e   manodopera   nella   misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia' eseguite  e
per facilitare la ripresa dei lavori; 
p) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso  in  cui  nel
corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone
o danni alle proprieta' e redigere  processo  verbale  alla  presenza
dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di
determinare  l'eventuale  indennizzo  al  quale  puo'  avere  diritto
quest'ultimo; 
q) fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo  necessario  per
gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni  e
varianti contrattuali, ferma restando  la  possibilita'  di  disporre
modifiche  di  dettaglio  non  comportanti  aumento   o   diminuzione
dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP; 
r) determinare in contraddittorio  con  l'esecutore  i  nuovi  prezzi
delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto; 
s) rilasciare gli stati d'avanzamento dei  lavori  entro  il  termine
fissato nella  documentazione  di  gara  e  nel  contratto,  ai  fini
dell'emissione dei certificati per  il  pagamento  degli  acconti  da
parte del RUP; 
t) procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla  constatazione
sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato  di
ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne  rilascia  copia
conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo  sia  per
l'applicazione delle penali previste nel contratto  per  il  caso  di
ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine  perentorio
per l'esecuzione di lavori di piccola entita' non incidenti  sull'uso
e la funzionalita' delle opere; 
u)  curare  la  costante  verifica  di  validita'  del  programma  di
manutenzione, dei  manuali  d'uso  e  dei  manuali  di  manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori  ultimati.  Quando
si utilizzano i metodi e gli strumenti di  cui  all'articolo  43  del
codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori assicura
la correlazione con i modelli informativi prodotti o  aggiornati  nel
corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo; 
v)  gestire  le  contestazioni  su  aspetti  tecnici  e  le  riserve,
attenendosi  alla  relativa  disciplina   prevista   dalla   stazione
appaltante e riportata nel capitolato d'appalto; 
z)  fornire  chiarimenti,  spiegazioni  e  documenti  all'organo   di
collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle  operazioni
e approvando, previo esame, il programma delle prove  di  collaudo  e
messa in servizio degli impianti; 
aa) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo
43 del codice e all'allegato  I.9  al  codice,  il  coordinatore  dei
flussi informativi, di cui al medesimo Allegato,  assicura  che  essi
siano utilizzati in modo interoperabile con  gli  strumenti  relativi
all'informatizzazione della gestione della contabilita'  dei  lavori.
Il direttore dei  lavori  puo',  altresi',  utilizzare  strumenti  di
raccolta e  di  registrazione  dei  dati  di  competenza  in  maniera
strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale. 
3. Spetta al direttore dei lavori il  controllo  della  spesa  legata
all'esecuzione dell'opera o dei lavori,  attraverso  la  compilazione
con precisione e tempestivita' dei documenti contabili, che sono atti
pubblici a tutti gli effetti  di  legge,  con  i  quali  si  realizza
l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.  A  tal
fine provvede a classificare  e  misurare  le  lavorazioni  eseguite,
nonche'  a  trasferire  i  rilievi   effettuati   sul   registro   di
contabilita'  e  per  le  conseguenti  operazioni  di   calcolo   che
consentono di individuare  il  progredire  della  spesa.  Secondo  il
principio di costante progressione della  contabilita',  le  predette
attivita' di accertamento dei fatti producenti  spesa  devono  essere
eseguite  contemporaneamente  al  loro  accadere  e,  quindi,  devono
procedere di pari passo con l'esecuzione.  Il  direttore  dei  lavori
provvede all'accertamento e  alla  registrazione  di  tutti  i  fatti
producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.