(Allegato II.14-art. 10)
                            Articolo 10. 
                            Risoluzione. 
 
1. Il direttore dei lavori, quando  accerta  un  grave  inadempimento
alle obbligazioni contrattuali da  parte  dell'appaltatore,  tale  da
comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma  3,  del  codice  la
buona  riuscita  delle  prestazioni,  invia  al  RUP  una   relazione
particolareggiata, corredata dei documenti  necessari,  indicando  la
stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui  importo  puo'  essere
riconosciuto all'appaltatore. 
2. Il direttore dei lavori formula, altresi', la contestazione  degli
addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo  un  termine  non
inferiore  a  quindici  giorni  per  la   presentazione   delle   sue
controdeduzioni al RUP. 
3. Acquisite e valutate negativamente  le  predette  controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,  la
stazione  appaltante  su  proposta  del  RUP  dichiara   risolto   il
contratto. 
4. Il  RUP,  nel  comunicare  all'appaltatore  la  determinazione  di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso  di  venti  giorni,
che il  direttore  dei  lavori  curi  la  redazione  dello  stato  di
consistenza dei lavori  gia'  eseguiti,  l'inventario  di  materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. 
5. Il direttore dei lavori fornisce altresi' indicazione al  RUP  per
l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le
valutazioni  inerenti  alla   risoluzione   contrattuale   ai   sensi
dell'articolo 122, comma 4, del codice. 
6. Qualora  sia  stato  nominato,  l'organo  di  collaudo  procede  a
redigere,  acquisito  lo  stato  di  consistenza,   un   verbale   di
accertamento  tecnico  e   contabile   in   cui   e'   accertata   la
corrispondenza  tra  quanto  eseguito  fino  alla   risoluzione   del
contratto e ammesso in contabilita' e quanto  previsto  nel  progetto
approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante ed e'  altresi'
accertata la presenza di eventuali opere, riportate  nello  stato  di
consistenza, ma non previste nel  progetto  approvato  nonche'  nelle
eventuali perizie di variante.