(Allegato II.14-art. 11)
                            Articolo 11. 
                              Recesso. 
 
1.  Il  decimo  dell'importo  delle  opere  non  eseguite   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 123, comma 1, del codice e' calcolato
sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto  a
base di gara, depurato del ribasso d'asta, e  l'ammontare  netto  dei
lavori eseguiti. 
2. I  materiali  utili  esistenti  in  cantiere,  il  cui  valore  e'
riconosciuto  dalla  stazione  appaltante  a  norma   del   comma   1
dell'articolo 123 del codice, sono soltanto quelli gia' accettati dal
direttore  dei  lavori  o  dal  RUP  in  sua  assenza,  prima   della
comunicazione del preavviso di cui al comma 2 del  medesimo  articolo
123 del codice. 
3. La stazione appaltante puo' trattenere le  opere  provvisionali  e
gli impianti che non siano in tutto o in  parte  asportabili  ove  li
ritenga  ancora  utilizzabili.   In   tal   caso   essa   corrisponde
all'appaltatore, per il valore  delle  opere  e  degli  impianti  non
ammortizzato  nel  corso  dei  lavori  eseguiti,   un   compenso   da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore
delle opere e  degli  impianti  al  momento  dello  scioglimento  del
contratto. 
4. L'appaltatore deve  rimuovere  dai  magazzini  e  dai  cantieri  i
materiali non accettati dal direttore dei lavori  e  deve  mettere  i
magazzini e i cantieri a disposizione della stazione  appaltante  nel
termine stabilito;  in  caso  contrario  lo  sgombero  e'  effettuato
d'ufficio e a sue spese.