(Allegato II.14-art. 13)
                            Articolo 13. 
                  Collaudo tecnico-amministrativo. 
 
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera  o
il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo  il  progetto
approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonche'  le  eventuali
perizie di variante, in conformita' del contratto e  degli  eventuali
atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo
ha altresi' lo scopo  di  verificare  che  i  dati  risultanti  dalla
contabilita' finale e dai documenti giustificativi corrispondano  fra
loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,  forma  e
quantita', ma anche per qualita'  dei  materiali,  dei  componenti  e
delle provviste, e che le  procedure  espropriative  poste  a  carico
dell'esecutore    siano    state    espletate    tempestivamente    e
diligentemente. Il collaudo comprende  altresi'  tutte  le  verifiche
tecniche previste dalle normative di settore. 
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve  dell'esecutore,
sulle quali non sia gia' intervenuta una  risoluzione  definitiva  in
via amministrativa, se iscritte nel registro di  contabilita'  e  nel
conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato. 
3. Il certificato di collaudo e' sempre richiesto, salvi  i  casi  in
cui a norma del presente allegato il collaudo  medesimo  puo'  essere
sostituito dal certificato di regolare esecuzione.