(Allegato II.14-art. 14)
                            Articolo 14. 
                      Nomina del collaudatore. 
 
1. Le stazioni appaltanti, entro trenta  giorni  dalla  consegna  dei
lavori, attribuiscono l'incarico del collaudo ed eventualmente quello
del collaudo statico,  secondo  quanto  indicato  nell'articolo  116,
comma 4, del codice. 
2.  Nel  caso  di   lavori   che   richiedono   l'apporto   di   piu'
professionalita' diverse in ragione  della  particolare  tipologia  e
categoria dell'intervento, il collaudo puo'  essere  affidato  a  una
commissione composta da due o  tre  membri.  La  stazione  appaltante
designa il  membro  della  commissione  che  assume  la  funzione  di
presidente. 
3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento  dell'incarico
di  collaudo  il  possesso  di  laurea  magistrale  in  ingegneria  o
architettura  e  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione
nonche',  a   esclusione   dei   dipendenti   delle   amministrazioni
aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno  cinque  anni  nel  rispettivo
albo professionale. Possono essere altresi' designati soggetti muniti
di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle
specificita' dell'opera o dei lavori.  Inoltre,  possono  fare  parte
della commissione di collaudo, limitatamente a un solo  componente  e
con   esclusione   dell'incarico   di   presidente,   i    funzionari
amministrativi  delle  stazioni  appaltanti,  laureati   in   scienze
giuridiche  ed  economiche  o  equipollenti,  che  abbiano   prestato
servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione  committente
o presso altre stazioni appaltanti  come  definite  dall'articolo  1,
comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al codice. 
4. Il collaudo di lavori di  manutenzione  puo'  essere  affidato  ai
soggetti di cui al comma 3, terzo periodo, ovvero  a  un  funzionario
delle  stazioni  appaltanti  munito  di  diploma  tecnico  che  abbia
prestato servizio per almeno  cinque  anni  presso  l'amministrazione
committente  o  presso  altre  stazioni  appaltanti   come   definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera a),  dell'allegato  I.1  al  codice
oppure, se esterno e  nei  limiti  delle  attivita'  consentite  agli
iscritti a una professione  regolamentata,  a  un  tecnico  diplomato
iscritto a un ordine o collegio professionale. 
5. Per i lavori per i quali e' necessario  il  collaudo  statico,  al
soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a  uno  dei
componenti della commissione di collaudo puo' essere  affidato  anche
il collaudo statico, purche'  in  possesso  dei  requisiti  specifici
previsti dall'articolo 30, comma 5. 
6. Ai fini dell'affidamento  dell'incarico  di  collaudo  a  soggetti
esterni  nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  116,  comma  4,  quinto
periodo, del codice, il collaudatore o i collaudatori da  incaricare,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 
a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo  i  limiti
di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali; 
b) limitatamente a un  solo  componente,  non  presidente:  laurea  o
diploma tecnico, nei  limiti  delle  proprie  competenze;  laurea  in
scienze giuridiche ed economiche  o  equipollenti;  altre  lauree  di
carattere tecnico, in relazione alle specificita'  dell'opera  o  dei
lavori; 
c) abilitazione all'esercizio della  professione  nonche'  iscrizione
nel rispettivo ordine o collegio professionale: 
1) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari  o
superiore alla soglia di rilevanza europea di  cui  all'articolo  14,
comma 1, lettera a), del codice; 
2) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo  inferiore
alla soglia di cui al numero 1).