(Allegato II.14-art. 19)
                            Articolo 19. 
                      Procedimento di collaudo. 
 
1. Esaminati i documenti  acquisiti  e  accertatane  la  completezza,
l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di  collaudo  e  ne
informa il RUP  e  il  direttore  dei  lavori;  quest'ultimo  ne  da'
tempestivo  avviso  all'esecutore,  al  personale  incaricato   della
sorveglianza e della contabilita' dei lavori e, ove necessario,  agli
eventuali  incaricati   dell'assistenza   giornaliera   dei   lavori,
affinche' intervengano alla visita di collaudo. Eguale avviso e' dato
a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni o  enti
pubblici che, per speciali disposizioni, anche  contrattuali,  devono
intervenire al collaudo. 
2. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene  alla
visita di collaudo,  questa  viene  esperita  alla  presenza  di  due
testimoni estranei alla stazione appaltante e la  relativa  spesa  e'
posta a carico dell'esecutore. 
3. Se i funzionari di cui  al  comma  1,  secondo  periodo,  malgrado
l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare,  le
operazioni di  collaudo  hanno  luogo  egualmente.  Dell'assenza  dei
suddetti funzionari si da' atto nel processo verbale. 
4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di
collaudo. 
5. Della visita di collaudo e' redatto processo verbale che, oltre  a
una sintetica descrizione dell'opera e  della  sua  ubicazione  e  ai
principali  estremi  dell'appalto,   deve   contenere   le   seguenti
indicazioni: 
a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo; 
b) il giorno della visita di collaudo; 
c) le generalita' degli intervenuti alla  visita  e  di  coloro  che,
sebbene invitati, non sono intervenuti. 
6. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di
collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero  e
la profondita' dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.  I  punti
di esecuzione dei saggi sono riportati  sui  disegni  di  progetto  o
chiaramente individuati a verbale. 
7.  I  processi  verbali,  oltre  che  dall'organo  di   collaudo   e
dall'esecutore, sono firmati dal direttore  dei  lavori  nonche'  dal
RUP, se intervenuto,  e  dagli  altri  obbligati  a  intervenire.  E'
inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza e' invocata
nello stesso processo verbale per gli accertamenti di taluni lavori. 
8. Quando per lavori di notevole importanza e' fissato nel capitolato
speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di
quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha
luogo decorso il suddetto periodo, fatta  salva  la  regolarizzazione
degli atti di collaudo dopo  la  liquidazione  dei  lavori.  Di  tali
circostanze e' fatta espressa menzione nel verbale di visita.