(Allegato II.14-art. 20)
                            Articolo 20. 
         Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo. 
 
1.  L'esecutore,  a  propria  cura  e  spese,  mette  a  disposizione
dell'organo di collaudo gli operai e  i  mezzi  d'opera  necessari  a
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli  scandagli,
gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 
2.  Rimane  a  cura  e  carico  dell'esecutore  quanto  occorre   per
ristabilire  le  parti  del   lavoro,   che   sono   state   alterate
nell'eseguire tali verifiche. 
3. Nel caso in cui l'esecutore non  ottemperi  a  siffatti  obblighi,
l'organo di collaudo dispone che  si  provveda  d'ufficio,  in  danno
all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa  dal  residuo  credito
vantato dall'esecutore nei confronti della  stazione  appaltante.  In
caso di esecuzione in  danno  si  applicano,  per  l'affidamento  dei
lavori, le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, del codice. 
4. Sono a esclusivo carico dell'esecutore  le  spese  di  visita  del
personale della stazione  appaltante  per  accertare  la  intervenuta
eliminazione  delle  mancanze  riscontrate  dall'organo  di  collaudo
ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo  rese  necessarie  dai
difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle  somme
dovute, a titolo di saldo, all'esecutore.