(Allegato II.14-art. 21)
                            Articolo 21. 
                Valutazioni dell'organo di collaudo. 
 
1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo,  provvede
a confrontare i dati di fatto  risultanti  dal  processo  verbale  di
visita con i  dati  di  progetto,  delle  varianti  approvate  e  dei
documenti contabili. All'esito del predetto confronto e sulla base di
quanto rilevato,  provvede  a  formulare  le  proprie  considerazioni
sull'esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali
e alle disposizioni impartite dal direttore  dei  lavori,  nonche'  a
determinare, anche sulla scorta dei pareri del RUP: 
a) se il lavoro sia collaudabile; 
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; 
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; 
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; 
e) il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore. 
2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dall'allegato  II.12  al
codice in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime  le
sue valutazioni sulle modalita' di conduzione  dei  lavori  da  parte
dell'esecutore e del subappaltatore. 
3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio
parere sulle riserve  e  domande  dell'esecutore  e  sulle  eventuali
penali  sulle  quali  non  sia  gia'  intervenuta   una   risoluzione
definitiva. 
4. In caso di discordanza fra la contabilita' e lo stato di fatto, le
verifiche ne accertano le cause e apportano le  opportune  rettifiche
al conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo  di  collaudo
sospende le operazioni e ne riferisce al RUP  presentandogli  le  sue
proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le
proposte dell'organo di collaudo. 
5. Qualora riscontri nella visita  di  collaudo  difetti  o  mancanze
riguardo  all'esecuzione  dei  lavori  tali  da  rendere  il   lavoro
assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione
del certificato di collaudo e procede secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 25. 
6. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entita' e riparabili  in
breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni
da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la  loro
realizzazione. Il certificato di collaudo non e'  rilasciato  sino  a
che da apposita dichiarazione del direttore  dei  lavori,  confermata
dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente  e  regolarmente
eseguito le lavorazioni prescrittegli,  ferma  restando  la  facolta'
dell'organo di  collaudo  di  procedere  direttamente  alla  relativa
verifica. Nel caso  di  inottemperanza  da  parte  dell'esecutore  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3. 
7. Fuori dai casi di cui al comma 6,  se,  infine,  i  difetti  e  le
mancanze non pregiudicano la stabilita' dell'opera e  la  regolarita'
del servizio cui l'intervento e' strumentale,  l'organo  di  collaudo
determina,  nell'emissione  del  certificato,  la   somma   che,   in
conseguenza  dei  riscontrati  difetti,  deve  detrarsi  dal  credito
dell'esecutore. 
8. Ove l'organo  di  collaudo  riscontri  lavorazioni  meritevoli  di
collaudo,  ma  non  preventivamente  autorizzate,  le  ammette  nella
contabilita' solo  se  le  ritiene  indispensabili  per  l'esecuzione
dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi  i  lavori  non
autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate. A  tal  fine,
trasmette  senza  ritardo  le  proprie  valutazioni   alla   stazione
appaltante, che autorizza  l'iscrizione  delle  lavorazioni  ritenute
indispensabili. Fuori dai casi di cui al primo periodo,  l'organo  di
collaudo sospende il  rilascio  del  certificato  di  collaudo  e  ne
riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il
RUP trasmette la relazione corredata dalle  proposte  dell'organo  di
collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante  che  delibera
al riguardo entro trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
relazione. 
9. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non  autorizzate,  ai
sensi del comma 8, non esonera il direttore dei lavori e il personale
incaricato dalla responsabilita' che loro incombe per averle ordinate
o lasciate eseguire.