(Allegato II.14-art. 23)
                            Articolo 23. 
   Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo. 
 
1. Il certificato di collaudo provvisorio e' trasmesso dall'organo di
collaudo, per tramite del RUP, per la sua accettazione all'esecutore,
il quale lo sottoscrive nel termine di venti giorni.  All'atto  della
firma l'esecutore puo' formulare e giustificare, con le  modalita'  e
gli  effetti  di  cui  all'articolo  7,  le  richieste  che   ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. 
2.  Qualora  l'esecutore  non  provveda   alla   sottoscrizione   del
certificato  di  collaudo  nel  termine  di  cui  al  comma  1  o  lo
sottoscriva senza  formulare  osservazioni  o  richieste  secondo  le
modalita' di cui al medesimo comma 1, il certificato di collaudo e le
risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate. 
3. L'organo di collaudo riferisce  al  RUP  sulle  singole  richieste
fatte  dall'esecutore  al  certificato  di  collaudo,  formulando  le
proprie considerazioni e indica,  qualora  necessario,  le  eventuali
nuove visite che ritenga opportuno eseguire.