(Allegato II.14-art. 24)
                            Articolo 24. 
 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata. 
 
1. La stazione appaltante, qualora abbia  necessita'  di  occupare  o
utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera  o
del lavoro, prima  che  intervenga  l'emissione  del  certificato  di
collaudo  provvisorio,  puo'  procedere  alla   presa   in   consegna
anticipata a condizione che: 
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 
b)  sia  stato  tempestivamente  richiesto,  a  cura  del   RUP,   il
certificato di  agibilita'  per  i  fabbricati  e  le  certificazioni
relative agli impianti e alle opere a rete; 
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e
fognari alle reti dei pubblici servizi; 
d) siano state eseguite le prove  previste  dal  capitolato  speciale
d'appalto; 
e) sia stato redatto apposito stato di  consistenza  dettagliato,  da
allegare al verbale di consegna del lavoro. 
2. A richiesta della stazione  appaltante  interessata,  l'organo  di
collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui  al
comma  1  nonche'  a  effettuare  le  necessarie  constatazioni   per
accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile
nei limiti di sicurezza e  senza  inconvenienti  nei  riguardi  della
stazione appaltante e  senza  ledere  i  patti  contrattuali;  redige
pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore  dei  lavori  e
dal RUP, nel  quale  riferisce  sulle  constatazioni  fatte  e  sulle
conclusioni cui perviene. 
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo
sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al  riguardo  e
sulle eventuali e conseguenti responsabilita' dell'esecutore.