(Allegato II.14-art. 28)
                            Articolo 28. 
                 Certificato di regolare esecuzione. 
 
1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di
regolare  esecuzione  puo'  sostituire  il  certificato  di  collaudo
tecnico-amministrativo qualora: 
a) la stazione appaltante si avvalga di tale facolta' per  lavori  di
importo pari o inferiore a 1 milione di euro; 
b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e  inferiore
alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)  del  codice,
non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi: 
1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe
d'uso III  e  IV  ai  sensi  delle  vigenti  norme  tecniche  per  le
costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione; 
2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi
si discostino dalle  usuali  tipologie  o  per  la  loro  particolare
complessita' strutturale richiedano piu'  articolate  calcolazioni  e
verifiche; 
3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico; 
4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV
e Parte VI del codice; 
5) opere e lavori nei quali  il  RUP  svolge  anche  le  funzioni  di
progettista o direttore dei lavori. 
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno  i  seguenti
elementi: 
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 
b) l'indicazione dell'esecutore; 
c) il nominativo del direttore dei lavori; 
d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e  le  date
delle attivita' di effettiva esecuzione delle prestazioni; 
e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; 
f) la certificazione di regolare esecuzione. 
3. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso dal direttore  dei
lavori entro tre mesi dalla data di  ultimazione  dei  lavori  ed  e'
immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne  conferma  la
completezza. 
4. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si
procede ai sensi dell'articolo 27. 
5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio  del
certificato di regolare  esecuzione  e'  determinato  secondo  quanto
previsto dall'articolo 29.