Articolo 29. Compenso spettante ai collaudatori. 1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il compenso spettante per l'attivita' di collaudo tecnico-amministrativo e' determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4, del codice. Fuori dei casi di cui al primo periodo, il compenso e' determinato con le modalita' stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione. 2. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per l'attivita' di collaudo tecnico- amministrativo, si considera l'importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte dall'esecutore. 3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.