(Allegato II.14-art. 29)
                            Articolo 29. 
                 Compenso spettante ai collaudatori. 
 
1.  Per  i  dipendenti  delle  pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,   il   compenso   spettante   per   l'attivita'   di    collaudo
tecnico-amministrativo e' determinato  ai  sensi  dell'articolo  116,
comma 4, del codice. Fuori dei casi  di  cui  al  primo  periodo,  il
compenso e' determinato con le modalita' stabilite dal codice  per  i
corrispettivi per la progettazione. 
2.  Ai  fini  della  determinazione  dei   compensi   spettanti   per
l'attivita'  di  collaudo  tecnico-  amministrativo,   si   considera
l'importo risultante dallo stato  finale  dei  lavori,  al  lordo  di
eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle  eventuali  riserve
iscritte dall'esecutore. 
3.  Gli  oneri  necessari  per  la  liquidazione  dei  compensi   dei
collaudatori sono a  carico  degli  stanziamenti  previsti  per  ogni
singolo   intervento   e   sono   indicati   nel   quadro   economico
dell'intervento.