(Allegato II.14-art. 3)
 
                             Articolo 3. 
                        Consegna dei lavori. 
 
1. Il direttore dei lavori, previa  disposizione  del  RUP,  provvede
alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali,  non  oltre
quarantacinque giorni dalla data  di  registrazione  alla  Corte  dei
conti  del  decreto  di  approvazione  del  contratto,  e  non  oltre
quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando
la registrazione della Corte dei conti non e'  richiesta  per  legge;
per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque  giorni
decorre dalla data di stipula del contratto. 
2.  Il  direttore  dei  lavori  comunica  con  un  congruo  preavviso
all'esecutore il giorno e il luogo in cui  deve  presentarsi,  munito
del personale idoneo, nonche'  delle  attrezzature  e  dei  materiali
necessari per eseguire,  ove  occorra,  il  tracciamento  dei  lavori
secondo i piani, profili  e  disegni  di  progetto.  All'esito  delle
operazioni  di  consegna  dei  lavori,  il  direttore  dei  lavori  e
l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data  decorre
utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il  direttore  dei
lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle  parti  al
RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri  per  le  spese  relative
alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento  che
fosse stato gia' eseguito a cura della stazione appaltante. 
3. Qualora l'esecutore non si presenti,  senza  giustificato  motivo,
nel giorno fissato dal direttore  dei  lavori  per  la  consegna,  la
stazione appaltante ha  facolta'  di  risolvere  il  contratto  e  di
incamerare la cauzione, oppure, di fissare  una  nuova  data  per  la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla
data della prima convocazione. 
4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa  imputabile  alla
stazione  appaltante,  l'esecutore  puo'  chiedere  di  recedere  dal
contratto.  Nel  caso  di  accoglimento   dell'istanza   di   recesso
l'esecutore  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese   contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai
limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove  l'istanza  dell'esecutore  non
sia accolta e si proceda tardivamente alla  consegna,  lo  stesso  ha
diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal  ritardo,
le cui modalita' di calcolo sono stabilite dal comma 14. 
5. La stazione  appaltante  indica  nel  capitolato  di  appalto  gli
eventuali casi  in  cui  e'  facolta'  della  stessa  non  accogliere
l'istanza di recesso dell'esecutore. 
6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa  dalla  stazione
appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo'
durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine,  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 
7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha  l'obbligo  di
informare l'ANAC. 
8. Il direttore dei lavori e' responsabile della  corrispondenza  del
verbale di consegna dei lavori all'effettivo  stato  dei  luoghi.  Il
processo verbale di consegna deve essere redatto  in  contraddittorio
con l'esecutore e deve contenere: 
a) le condizioni e circostanze  speciali  locali  riconosciute  e  le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura,
i collocamenti di sagome e capisaldi; 
b)  l'indicazione  delle  aree,  dei  locali,  delle  condizioni   di
disponibilita'  dei  mezzi  d'opera  per  l'esecuzione   dei   lavori
dell'esecutore, nonche' dell'ubicazione e della capacita' delle  cave
e delle discariche concesse o comunque a disposizione  dell'esecutore
stesso; 
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi  i  lavori  e'
libera da persone e cose e, in ogni caso, che  lo  stato  attuale  e'
tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. 
9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori
nel caso in cui  il  capitolato  speciale  d'appalto  lo  preveda  in
relazione alla natura dei lavori  da  eseguire  ovvero  nei  casi  di
temporanea indisponibilita' delle aree e degli immobili. Nel caso  di
consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita'  delle
aree e degli immobili, l'esecutore e' tenuto a presentare, a pena  di
decadenza dalla possibilita' di iscrivere  riserve  per  ritardi,  un
programma di esecuzione  dei  lavori  che  preveda  la  realizzazione
prioritaria  delle  lavorazioni   sulle   aree   e   sugli   immobili
disponibili. Realizzati i  lavori  previsti  dal  programma,  qualora
permangano le cause di  indisponibilita'  si  applica  la  disciplina
relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna  parziale,
la  data  di  consegna  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e'  quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto  dal  direttore  dei
lavori.  Quando  il  direttore  dei  lavori  provvede  alla  consegna
d'urgenza, il verbale di consegna indica,  altresi',  le  lavorazioni
che l'esecutore  deve  immediatamente  eseguire,  comprese  le  opere
provvisionali. 
10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze  fra  le  condizioni
locali e il progetto esecutivo, non si procede  alla  consegna  e  il
direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le
cause e  l'importanza  delle  differenze  riscontrate  rispetto  agli
accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e
delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare. 
11.    Fermi    restando     i     profili     di     responsabilita'
amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante  del
direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per  causa
imputabile al medesimo, tale ritardo  e'  valutabile  dalla  stazione
appaltante ai fini della performance,  ove  si  tratti  di  personale
interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a  soggetto
esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a
carico dello stesso per la ritardata consegna. 
12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di  recesso  dell'esecutore
dal contratto per ritardo nella consegna dei  lavori  attribuibile  a
causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto  al
rimborso  delle  spese  contrattuali   effettivamente   sostenute   e
documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato  d'appalto
e, comunque, in  misura  non  superiore  alle  seguenti  percentuali,
calcolate sull'importo netto dell'appalto: 
a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; 
b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro; 
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. 
13. Nel caso di appalto di progettazione ed  esecuzione,  l'esecutore
ha  altresi'  diritto   al   rimborso   delle   spese,   nell'importo
quantificato nei documenti di gara e depurato  del  ribasso  offerto,
dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e  approvati  dalla
stazione appaltante; con il pagamento la proprieta' del  progetto  e'
acquisita in capo alla stazione appaltante. 
14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell'esecutore
non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,  l'esecutore
ha diritto al risarcimento dei danni  dipendenti  dal  ritardo,  pari
all'interesse  legale  calcolato  sull'importo  corrispondente   alla
produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel  periodo
di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di  recesso
fino alla data di effettiva consegna dei  lavori.  Oltre  alle  somme
espressamente previste dai commi 12 e 13,  nessun  altro  compenso  o
indennizzo spetta all'esecutore.  La  richiesta  di  pagamento  degli
importi  spettanti  a  norma  dei  commi   12   e   13,   debitamente
quantificata, e' inoltrata a pena di decadenza entro sessanta  giorni
dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  di   accoglimento
dell'istanza di recesso; la  richiesta  di  pagamento  degli  importi
spettanti a norma del primo periodo e' formulata a pena di  decadenza
mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita'. 
15. Nel caso di subentro di un esecutore a un  altro  nell'esecuzione
dell'appalto, il direttore dei  lavori  redige  apposito  verbale  in
contraddittorio  con  entrambi  gli  esecutori   per   accertare   la
consistenza dei materiali, dei mezzi  d'opera  e  di  quant'altro  il
nuovo esecutore deve assumere  dal  precedente,  e  per  indicare  le
indennita'  da   corrispondersi.   Qualora   l'esecutore   sostituito
nell'esecuzione  dell'appalto  non  intervenga  alle  operazioni   di
consegna,  oppure  rifiuti  di  firmare  i  processi   verbali,   gli
accertamenti sono fatti in presenza di due  testimoni  e  i  relativi
processi  verbali  sono  dai  medesimi  firmati  assieme   al   nuovo
esecutore. Trascorso  inutilmente  e  senza  giustificato  motivo  il
termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori
al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facolta'  di  risolvere
il contratto e di incamerare la cauzione.