Articolo 30. Collaudo statico. 1. Il collaudo statico e' finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti. 2. Il collaudo statico e' effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni. Restano ferme le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale delle dighe. 3. Il collaudo statico e', di regola, eseguito in corso d'opera, tranne casi particolari nei quali l'incarico sia affidato a struttura ultimata. 4. I contenuti, i termini e le modalita' di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. 5. L'affidamento dell'incarico di collaudo statico e' disciplinato dall'articolo 116, comma 4, del codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo statico, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali; b) abilitazione all'esercizio della professione, nonche' iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni. 6. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di piu' professionalita', in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo puo' essere affidato a una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116, comma 4, del codice. 7. Il compenso spettante per il collaudo statico, distinto dal compenso per il collaudo tecnico-amministrativo, e' determinato secondo quanto previsto dall'articolo 29.