(Allegato II.14-art. 30)
                            Articolo 30. 
                          Collaudo statico. 
 
1. Il collaudo statico e' finalizzato alla valutazione e al  giudizio
sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per  le
costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese  nel
progetto ed eventuali varianti e  depositate  presso  gli  organi  di
controllo competenti. 
2. Il collaudo statico e'  effettuato  per  tutte  le  opere  cui  si
applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni. Restano ferme
le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale delle dighe. 
3. Il collaudo statico e', di  regola,  eseguito  in  corso  d'opera,
tranne casi particolari nei quali l'incarico sia affidato a struttura
ultimata. 
4. I contenuti, i termini e le modalita' di esecuzione  del  collaudo
statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. 
5. L'affidamento dell'incarico di collaudo  statico  e'  disciplinato
dall'articolo 116, comma 4,  del  codice.  Ai  fini  dell'affidamento
dell'incarico di collaudo  statico,  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti specifici: 
a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo  i  limiti
di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali; 
b) abilitazione all'esercizio della professione,  nonche'  iscrizione
nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni. 
6.  Nel  caso  di   lavori   che   richiedono   l'apporto   di   piu'
professionalita', in ragione della particolare tipologia e  categoria
dell'intervento, il collaudo puo' essere affidato a  una  commissione
composta da due o tre componenti, nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 116, comma 4, del codice. 
7. Il compenso  spettante  per  il  collaudo  statico,  distinto  dal
compenso  per  il  collaudo  tecnico-amministrativo,  e'  determinato
secondo quanto previsto dall'articolo 29.