(Allegato II.14-art. 36)
                            Articolo 36. 
                      Verifica di conformita'. 
 
1. I contratti pubblici di forniture e di  servizi  sono  soggetti  a
verifica di conformita' al fine di accertarne la regolare esecuzione,
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel  contratto,  alle
eventuali leggi  di  settore  e  alle  disposizioni  del  codice.  Le
attivita' di verifica hanno, altresi', lo scopo di  accertare  che  i
dati risultanti dalla contabilita'  e  dai  documenti  giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto,  fermi  restando
gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 
2. Quando le particolari  caratteristiche  dell'oggetto  contrattuale
non consentono la verifica di  conformita'  per  la  totalita'  delle
prestazioni contrattuali, e' consentito effettuare, in relazione alla
natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a  campione
con modalita' comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione
contrattuale. 
3. Quando le particolari  caratteristiche  dell'oggetto  contrattuale
non  consentono  l'effettuazione  delle  attivita'  di  verifica   di
conformita' secondo le  norme  del  presente  allegato,  le  stazioni
appaltanti  possono  effettuare   le   dette   attivita'   in   forma
semplificata facendo ricorso alle  certificazioni  di  qualita',  ove
esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto  analogo,  attestanti
la  conformita'  delle   prestazioni   contrattuali   eseguite   alle
prescrizioni contrattuali. 
4.  La  verifica  di  conformita'  e'  avviata  entro  trenta  giorni
dall'ultimazione  della  prestazione,  salvo   un   diverso   termine
esplicitamente previsto dal contratto. 
5. Nel caso di contratti  stipulati  da  centrali  di  committenza  e
aperti  all'adesione  delle  stazioni  appaltanti,   fermo   restando
l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti di effettuare  tutte  le
necessarie attivita' di  verifica  di  conformita'  in  relazione  ai
contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono,
anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili del  procedimento
di  dati  e  informazioni  rilevanti  relative   all'esecuzione   del
contratto,  nonche'  attraverso  controlli  a  campione  e  verifiche
ispettive in corso di esecuzione,  procedere  all'accertamento  della
piena e  corretta  esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali  rese
dall'affidatario in favore delle  stazioni  appaltanti.  Qualora,  in
relazione al singolo acquisto,  il  direttore  dell'esecuzione  abbia
contestato un grave inadempimento  contrattuale,  ovvero,  nel  corso
delle attivita' di verifica di conformita'  spettanti  alle  stazioni
appaltanti,  le  prestazioni  eseguite  siano  tali  da  rendere   la
fornitura non conforme, le centrali di committenza  possono  disporre
la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell'accordo
stipulato  con  l'affidatario  e  procedere  alla  aggiudicazione  al
soggetto che segue in  graduatoria,  fermi  restando,  laddove  siano
stati richiesti campioni in sede di gara, l'approvazione dei campioni
presentati da detto soggetto e il buon esito della relativa  verifica
tecnica. 
6. La verifica di conformita' e' effettuata direttamente  dal  RUP  o
dal  direttore  dell'esecuzione  del  contratto.  Nei  casi  di   cui
all'articolo 116, comma 5, secondo periodo, del  codice  la  stazione
appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformita' a  un
soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti,  in
possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo  di
fornitura  o  servizio  da  verificare.  Qualora   la   verifica   di
conformita'  sia  affidata  a  una  commissione,  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 18 del presente allegato. 
7. Salva restando la facolta' del soggetto incaricato della  verifica
di conformita' di chiedere ulteriore  documentazione  necessaria,  il
RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data  di  ultimazione  della
prestazione, al predetto soggetto incaricato: 
a) copia degli atti di gara; 
b) copia del contratto; 
c) documenti contabili; 
d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116,  comma  11,
del codice; 
e) certificati delle eventuali prove effettuate. 
8. La verifica di conformita' di un intervento e' conclusa  entro  il
termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta  giorni
dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il  diverso  termine
previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante.  Qualora
non sia possibile rispettare il termine di cui al primo  periodo,  il
soggetto incaricato della verifica provvede  a  darne  comunicazione,
indicandone  le  relative  cause,  all'esecutore  e   al   RUP,   con
l'indicazione dei provvedimenti da  assumere  per  la  ripresa  e  il
completamento delle operazioni di verifica di conformita'.  Nel  caso
di ritardi attribuibili al  soggetto  incaricato  della  verifica  di
conformita', il RUP assegna  un  termine  non  superiore  a  quindici
giorni per  il  completamento  delle  operazioni,  decorsi  i  quali,
propone alla  stazione  appaltante  la  revoca  dell'incarico,  ferma
restando la responsabilita' di detto soggetto per gli eventuali danni
derivanti dall'omessa ultimazione delle operazioni entro  il  termine
assegnato. 
9. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni  contrattuali
e' effettuata attraverso gli  accertamenti  e  i  riscontri  ritenuti
necessari dal soggetto incaricato della verifica di conformita'. 
10. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza,  il
soggetto incaricato della verifica di conformita' fissa il giorno del
controllo  definitivo  e  ne  informa   il   RUP   e   il   direttore
dell'esecuzione, se la  verifica  di  conformita'  e'  effettuata  da
soggetto diverso da quest'ultimo. Il  direttore  dell'esecuzione  da'
tempestivo  avviso  all'esecutore  del  giorno  della   verifica   di
conformita', affinche' quest'ultimo possa intervenire.  Il  direttore
dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo. 
11.  Della  verifica  di  conformita'  e'  redatto  processo  verbale
sottoscritto da  tutti  i  soggetti  intervenuti  che,  oltre  a  una
sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni  contrattuali
e  dei  principali  estremi  dell'appalto,   contiene   le   seguenti
indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento  di  nomina  del
soggetto incaricato della verifica di conformita';  il  giorno  della
verifica  di  conformita';  le  generalita'  degli   intervenuti   al
controllo e di coloro che, sebbene invitati,  non  sono  intervenuti.
Nel processo verbale sono descritti  i  rilievi  fatti  dal  soggetto
incaricato della verifica di conformita', le singole operazioni e  le
verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati  e  i  risultati
ottenuti. 
12. Le  operazioni  necessarie  alla  verifica  di  conformita'  sono
effettuate  a  spese   dell'esecutore,   salva   diversa   previsione
contrattuale.  L'esecutore,  a  propria  cura  e   spese,   mette   a
disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita'  i
mezzi necessari per  eseguirla.  Nel  caso  in  cui  l'esecutore  non
ottemperi ai predetti obblighi, il  direttore  dell'esecuzione  o  il
soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio
in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo  dovuto
a quest'ultimo. 
13. Il soggetto che procede alla verifica di conformita'  provvede  a
raffrontare i dati  di  fatto  risultanti  dal  processo  verbale  di
controllo con gli eventuali  dati  relativi  al  contratto  e  con  i
documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul  modo
con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni  contrattuali  e  le
eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.  Sulla  base  di
quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformita'
indica  se  le  prestazioni  sono  o   meno   collaudabili,   ovvero,
riscontrandosi  difetti  o  mancanze  di   lieve   entita'   riguardo
all'esecuzione, collaudabili previo  adempimento  delle  prescrizioni
impartite  all'esecutore,  con  assegnazione  di   un   termine   per
adempiere. 
14. Con apposita relazione  riservata  il  soggetto  che  procede  al
controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore
e sulle eventuali penali sulle quali non  sia  gia'  intervenuta  una
risoluzione definitiva. 
15. Per il compenso del soggetto incaricato della verifica si applica
quanto previsto dall'articolo 29.