(Allegato II.14-art. 38)
                            Articolo 38. 
                 Certificato di regolare esecuzione. 
 
1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del codice,  non
si avvalga della facolta' di  conferire  l'incarico  di  verifica  di
conformita', il certificato di verifica di conformita' e'  sostituito
dal  certificato  di  regolare  esecuzione   emesso   dal   direttore
dell'esecuzione e confermato dal RUP. 
2.  Il  certificato  di  regolare  esecuzione  contiene  i   seguenti
elementi: 
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 
b) l'indicazione dell'esecutore; 
c) il nominativo del direttore dell'esecuzione; 
d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e  le  date
delle attivita' di effettiva esecuzione delle prestazioni; 
e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; 
f) la certificazione di regolare esecuzione. 
3. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si
procede  a  norma  dell'articolo  27  nonche',  ove  ne  ricorrano  i
presupposti alla trasmissione dei documenti di cui  all'articolo  36,
comma 7. 
4. Il  certificato  di  regolare  esecuzione,  emesso  dal  direttore
dell'esecuzione, e' trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma
la completezza. 
5. Il compenso spettante al direttore dell'esecuzione per il rilascio
del certificato di  regolare  esecuzione  e'  determinato  secondo  i
criteri e le modalita' previsti dall'articolo 29.