(Allegato II.14-art. 5)
 
                             Articolo 5. 
           Modifiche, variazioni e varianti contrattuali. 
 
1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio  necessario  per
gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni  di  cui
all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonche' le
varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative  perizie  di
variante, indicandone i motivi. 
2. Con riferimento ai  casi  indicati  dall'articolo  120,  comma  1,
lettera  c),  del  codice,  il  direttore  dei  lavori  descrive   la
situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP  della
sua  non  imputabilita'  alla  stazione  appaltante,  della  sua  non
prevedibilita' al  momento  della  redazione  del  progetto  o  della
consegna dei lavori e delle ragioni per cui si  rende  necessaria  la
variazione. 
3. In tutti i casi in cui siano necessarie  modifiche  del  progetto,
anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice,  il  direttore
dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione
motivata  contenente  i  presupposti  per  la  modifica,  sulla   cui
fondatezza si esprime il RUP per  sottoporla  all'approvazione  della
stazione appaltante. Gli eventuali costi per la  progettazione  delle
modifiche  devono  trovare  capienza   nell'invarianza   del   quadro
economico. 
4. Il direttore  dei  lavori  risponde  delle  conseguenze  derivanti
dall'aver ordinato o  lasciato  eseguire  modifiche  o  addizioni  al
progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione,  sempre  che
non derivino da interventi volti a evitare danni gravi  a  persone  o
cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali
e ambientali o comunque di proprieta' delle stazioni appaltanti. 
5. In caso di modifiche al progetto non disposte  dal  direttore  dei
lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le  disposizioni  per  la
rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso. 
6. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del codice, l'esecutore
non puo' far valere il diritto alla risoluzione del  contratto  e  la
perizia suppletiva e' accompagnata da un atto  di  sottomissione  che
l'esecutore e' tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione  o  di
motivato dissenso. Nel caso in cui la  stazione  appaltante  disponga
variazioni in diminuzione nel  limite  del  quinto  dell'importo  del
contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e  comunque
prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale;
in tal caso nulla spetta all'esecutore a  titolo  di  indennizzo.  Ai
fini della  determinazione  del  quinto,  l'importo  dell'appalto  e'
formato dalla somma risultante dal  contratto  originario,  aumentato
dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi  per
varianti gia'  intervenute,  nonche'  dell'ammontare  degli  importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio,  eventualmente  riconosciuti
all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice. 
7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma  se
comportano  categorie  di  lavorazioni  non  previste  o  si  debbano
impiegare materiali  per  i  quali  non  risulta  fissato  il  prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di  nuovi  prezzi.  I  nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 41  del  codice,  ove
esistenti; 
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi  effettuate
avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera,  materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione  dell'offerta,  attraverso
un contraddittorio tra il  direttore  dei  lavori  e  l'esecutore,  e
approvati dal RUP. 
8. Qualora dai calcoli effettuati ai  sensi  del  comma  7  risultino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro  economico,  i
prezzi prima di essere ammessi nella  contabilita'  dei  lavori  sono
approvati  dalla  stazione  appaltante,  su  proposta  del  RUP.   Se
l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati,
la  stazione  appaltante   puo'   ingiungergli   l'esecuzione   delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base  di  detti
prezzi, comunque ammessi  nella  contabilita';  ove  l'esecutore  non
iscriva  riserva  negli  atti  contabili,  i  prezzi   si   intendono
definitivamente accettati. 
9. Il direttore dei lavori puo' disporre modifiche di  dettaglio  non
comportanti  aumento   o   diminuzione   dell'importo   contrattuale,
comunicandole preventivamente al RUP. 
10. Il direttore  dei  lavori,  entro  dieci  giorni  dalla  proposta
dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica  corredata  anche
degli elementi di valutazione economica, di  variazioni  migliorative
di  sua  esclusiva  ideazione  e  che  comportino   una   diminuzione
dell'importo originario  dei  lavori,  trasmette  la  stessa  al  RUP
unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta  le
modifiche  dirette  a  migliorare  gli  aspetti  funzionali,  nonche'
singoli elementi tecnologici o singole componenti del  progetto,  che
non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative
stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le
varianti migliorative,  proposte  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale  il
progetto ne' le categorie di lavori. 
11. La stazione appaltante  comunica  all'ANAC  le  modificazioni  al
contratto di cui all'articolo 120, commi 1,  lettera  b),  e  3,  del
codice, entro trenta giorni  dal  loro  perfezionamento.  L'Autorita'
pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente  l'elenco
delle  modificazioni  contrattuali  comunicate,  indicando   l'opera,
l'amministrazione  o  l'ente  aggiudicatore,   l'aggiudicatario,   il
progettista, il valore della modifica. 
12. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla  soglia
di rilevanza  europea,  le  varianti  in  corso  d'opera  di  importo
eccedente il 10 per  cento  dell'importo  originario  del  contratto,
incluse le varianti in corso  d'opera  riferite  alle  infrastrutture
prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al  progetto
esecutivo, all'atto di validazione e a  una  apposita  relazione  del
RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da  parte  della  stazione
appaltante.