(Allegato II.14-art. 7)
 
                             Articolo 7. 
                              Riserve. 
 
1. In linea di principio, l'iscrizione delle riserve  e'  finalizzata
ad assicurare alla stazione  appaltante,  durante  l'intera  fase  di
esecuzione del contratto, il continuo  ed  efficace  controllo  della
spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e  valutazione,  sulla  base
delle  risultanze  contenute  nel  registro  di  contabilita',  delle
eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore  e  l'adozione
di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati  si
rivelino insufficienti. 
Non costituiscono riserve: 
a) le contestazioni  e  le  pretese  economiche  che  siano  estranee
all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilita'; 
b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte  in  esecuzione
del contratto di appalto; 
c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti; 
d) le contestazioni circa la validita' del contratto; 
e)  le  domande  di  risarcimento  motivate  da  comportamenti  della
stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili; 
f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da  comportamento
colposo della stazione appaltante. 
2. Le riserve sono iscritte  a  pena  di  decadenza  sul  primo  atto
dell'appalto idoneo a riceverle,  successivo  all'insorgenza  o  alla
cessazione   del   fatto   che   ha   determinato   il    pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le  riserve
sono iscritte anche nel registro di contabilita' all'atto della firma
immediatamente successiva al  verificarsi  o  al  cessare  del  fatto
pregiudizievole,   nonche'   all'atto   della   sottoscrizione    del
certificato  di  collaudo  mediante  precisa   esplicitazione   delle
contestazioni  circa  le  relative   operazioni.   Le   riserve   non
espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le
riserve devono essere formulate in  modo  specifico  e  indicare  con
precisione le ragioni sulle quali  si  fondano.  In  particolare,  le
riserve devono contenere a pena di inammissibilita': 
a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli
siano dovute. La quantificazione della riserva e' effettuata  in  via
definitiva,  senza  possibilita'   di   successive   integrazioni   o
incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa
sia motivata con riferimento a fatti continuativi; 
b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal  direttore  dei
lavori o dal direttore  dell'esecuzione,  che  abbiano  inciso  sulle
modalita' di esecuzione dell'appalto; 
c) le contestazioni relative all'esattezza  tecnica  delle  modalita'
costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto
esecutivo; 
d) le contestazioni relative alla difformita' rispetto  al  contratto
delle disposizioni e delle istruzioni relative agli  aspetti  tecnici
ed economici della gestione dell'appalto; 
e) le contestazioni  relative  alle  disposizioni  e  istruzioni  del
direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione  che  potrebbero
comportare  la  responsabilita'  dell'appaltatore  o  che  potrebbero
determinare vizi o difformita' esecutive dell'appalto. 
3. L'esecutore, all'atto della firma del  conto  finale,  da  apporre
entro il termine di trenta giorni dall'invito  del  RUP  a  prenderne
cognizione, non puo' iscrivere domande  diverse  per  oggetto  o  per
importo da quelle formulate nel registro di contabilita'  durante  lo
svolgimento dei lavori,  e  ha  l'onere,  a  pena  di  decadenza,  di
confermare le riserve gia' iscritte sino a quel  momento  negli  atti
contabili per le quali non siano intervenute procedure  di  carattere
conciliativo. 
4. Se l'esecutore non firma il conto finale nel  termine  di  cui  al
comma 3, o  se  lo  sottoscrive  senza  confermare  le  domande  gia'
formulate nel registro di contabilita', il conto  finale  si  intende
come definitivamente accettato.