(Allegato II.14-art. 8)
                             Articolo 8. 
                       Sospensione dei lavori. 
 
1. Nei casi di cui all'articolo 121  del  codice,  il  direttore  dei
lavori dispone la sospensione dei lavori,  redigendo,  ove  possibile
con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il
verbale di sospensione nel quale devono essere indicate: 
a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori; 
b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione
rimanga interrotta, indicando  le  cautele  adottate  al  fine  della
ripresa dell'intervento  e  della  sua  ultimazione  senza  eccessivi
oneri; 
c) la  consistenza  del  personale  impiegato  e  dei  mezzi  d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione. 
2. Il risarcimento  dovuto  all'esecutore  nel  caso  di  sospensioni
totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle  di
cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del  codice  e'  quantificato
sulla base dei seguenti criteri: 
a) i maggiori oneri per  spese  generali  infruttifere  si  ottengono
sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa  nella  misura
del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento  e
calcolando sul risultato la  percentuale  del  6,5  per  cento.  Tale
risultato va diviso per il tempo contrattuale e  moltiplicato  per  i
giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il
risarcimento  quantificato  sulla  base  del  criterio  di  cui  alla
presente lettera; 
b) la lesione dell'utile e' riconosciuta coincidente con la ritardata
percezione dell'utile di impresa, nella misura  pari  agli  interessi
legali di mora di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  e),  del
decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,   computati   sulla
percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione; 
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente  corrisposte
sono  riferiti  rispettivamente  al  valore  reale,  all'atto   della
sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla  consistenza
della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori; 
d)  la  determinazione  dell'ammortamento  avviene  sulla  base   dei
coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 
3. Non appena siano venute a cessare le cause  della  sospensione  il
direttore dei lavori ne da' immediata comunicazione al RUP  affinche'
quest'ultimo disponga la  ripresa  dei  lavori  e  indichi  il  nuovo
termine contrattuale.  Entro  cinque  giorni  dalla  disposizione  di
ripresa dei lavori  effettuata  dal  RUP,  il  direttore  dei  lavori
procede alla redazione del verbale di ripresa dei  lavori,  che  deve
essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve  riportare  il  nuovo
termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso  in  cui  l'esecutore
ritenga  cessate  le  cause  che  hanno  determinato  la  sospensione
temporanea dei lavori e il RUP non  abbia  disposto  la  ripresa  dei
lavori stessi, l'esecutore puo' diffidare il RUP a dare le  opportune
disposizioni al direttore dei lavori perche' provveda  alla  ripresa;
la diffida proposta ai fini sopra indicati, e' condizione  necessaria
per poter  iscrivere  riserva  all'atto  della  ripresa  dei  lavori,
qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore  durata
della sospensione. 
4. Il direttore  dei  lavori  e'  responsabile  nei  confronti  della
stazione  appaltante  di  un'eventuale  sospensione  illegittima  dal
medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121  del
codice.