Articolo 3. Struttura di supporto. 1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante puo' istituire una struttura stabile a supporto del RUP e puo' conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessita' che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP puo' essere istituita anche in comune fra piu' stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.