(Allegato I.2-art. 3)
                             Articolo 3. 
                       Struttura di supporto. 
 
1. Ai sensi dell'articolo  15,  comma  6,  del  codice,  la  stazione
appaltante puo' istituire una struttura stabile a supporto del RUP  e
puo'  conferire,  su  proposta  di  quest'ultimo,  incarichi  per  la
migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di  appalti
di particolare complessita' che richiedano valutazioni  e  competenze
altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP puo' essere
istituita anche  in  comune  fra  piu'  stazioni  appaltanti,  previa
sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo  15  della  legge  7
agosto 1990, n. 241.