(Allegato II.15-art. 1)
                           Allegato II.15 
 
               Criteri per la determinazione dei costi 
     per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche 
 
                                             (Articolo 116, comma 11) 
 
 
                             Articolo 1. 
                             Definizioni 
 
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, comma 11, del codice
e del presente allegato si intende per: 
a) «prezzo», la sommatoria degli elementi primari che determinano  il
costo complessivo del servizio tecnico riguardante  gli  accertamenti
di laboratorio e le verifiche  tecniche  obbligatorie  inerenti  alle
attivita' di cui allo stesso  articolo  116,  comma  11,  del  codice
ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale  d'appalto  di
lavori, non soggetto a ribasso che garantisce un livello  qualitativo
minimo della prestazione; 
b)  «elementi  primari»,  elementi  parziali  che   costituiscono   i
componenti del prezzo minimo; 
c)  «laboratori»,  laboratori  ufficiali   o   autorizzati   di   cui
all'articolo 59 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.