(Allegato II.17-art. 2)
 
                             Articolo 2. 
                            Definizioni. 
 
1. Ai fini del presente allegato si intende: 
a) per attivita' di emissione di buoni pasto, l'attivita' finalizzata
a rendere, per il tramite  di  esercizi  convenzionati,  il  servizio
sostitutivo di mensa aziendale; 
b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto,  le
somministrazioni di alimenti e bevande  e  le  cessioni  di  prodotti
alimentari pronti  per  il  consumo  effettuate  dagli  esercenti  le
attivita' elencate all'articolo 3; 
c) per buono pasto, il documento di legittimazione,  anche  in  forma
elettronica, avente le caratteristiche di  cui  all'articolo  4,  che
attribuisce, al titolare, ai  sensi  dell'articolo  2002  del  codice
civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un
importo  pari  al  valore  facciale  del   buono   e,   all'esercizio
convenzionato,  il  mezzo  per  provare  l'avvenuta  prestazione  nei
confronti delle societa' di emissione; 
d) per societa' di emissione, l'impresa  che  svolge  l'attivita'  di
emissione  di  buoni   pasto,   legittimata   all'esercizio,   previa
segnalazione certificata di inizio attivita' attestante  il  possesso
dei requisiti richiesti di cui all'articolo 131, comma 2, del codice,
trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, al Ministero delle imprese e del made in Italy; 
e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti
esercenti le attivita' elencate all'articolo 3 in forza  di  apposita
convenzione con la societa' di emissione,  provvedono  a  erogare  il
servizio sostitutivo di mensa; 
f) per cliente, il datore di lavoro che acquista  dalla  societa'  di
emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di
mensa ai soggetti di cui alla lettera g); 
g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o
parziale, nonche' il soggetto che abbia instaurato con il cliente  un
rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai  sensi
delle norme vigenti e dei contratti  collettivi  di  lavoro,  vengono
assegnati i buoni pasto e che, pertanto, e' titolato a utilizzarli; 
h) per valore facciale, il  valore  della  prestazione  indicato  sul
buono pasto,  inclusivo  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui
all'articolo 6.