Articolo 3. Esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa. 1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' erogato dai soggetti legittimati a esercitare: a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287; b) l'attivita' di mensa aziendale e interaziendale; c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443; e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle societa' semplici esercenti l'attivita' agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile; f) nell'ambito dell'attivita' di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda; g) nell'ambito dell'attivita' di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita' di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 96 del 2006, da parte di imprenditori ittici; h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attivita' di produzione industriale. 2. Ai fini delle attivita' di cui al comma 1, resta ferma la necessita' del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.