(Allegato II.17-art. 3)
 
                             Articolo 3. 
             Esercizi presso i quali puo' essere erogato 
                  il servizio sostitutivo di mensa. 
 
1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni  pasto  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  e'  erogato  dai  soggetti
legittimati a esercitare: 
a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge  25
agosto 1991, n. 287; 
b) l'attivita' di mensa aziendale e interaziendale; 
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su  area  pubblica,
dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
d) la vendita al dettaglio nei locali  di  produzione  e  nei  locali
attigui dei prodotti alimentari previa  iscrizione  all'albo  di  cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443; 
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto  dei
prodotti  provenienti  dai  propri   fondi   effettuata,   ai   sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo  18  maggio
2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti  e
dalle societa'  semplici  esercenti  l'attivita'  agricola,  iscritti
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 e seguenti del codice civile; 
f) nell'ambito dell'attivita' di agriturismo di  cui  alla  legge  20
febbraio 2006,  n.  96,  la  somministrazione  di  pasti  e  bevande,
costituiti prevalentemente  da  prodotti  propri  e  da  prodotti  di
aziende agricole della zona, presso la propria azienda; 
g) nell'ambito dell'attivita' di ittiturismo, la somministrazione  di
pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita'
di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n.  96  del
2006, da parte di imprenditori ittici; 
h)  la  vendita  al  dettaglio   dei   prodotti   alimentari,   anche
trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso  di
soggetti esercenti l'attivita' di produzione industriale. 
2. Ai fini delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  resta  ferma  la
necessita' del rispetto dei requisiti  igienico  sanitari  prescritti
dalla normativa vigente.