Articolo 3.
Esercizi presso i quali puo' essere erogato
il servizio sostitutivo di mensa.
1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' erogato dai soggetti
legittimati a esercitare:
a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25
agosto 1991, n. 287;
b) l'attivita' di mensa aziendale e interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica,
dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali
attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'albo di cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei
prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e
dalle societa' semplici esercenti l'attivita' agricola, iscritti
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 e seguenti del codice civile;
f) nell'ambito dell'attivita' di agriturismo di cui alla legge 20
febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande,
costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di
aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g) nell'ambito dell'attivita' di ittiturismo, la somministrazione di
pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita'
di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 96 del
2006, da parte di imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche
trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di
soggetti esercenti l'attivita' di produzione industriale.
2. Ai fini delle attivita' di cui al comma 1, resta ferma la
necessita' del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti
dalla normativa vigente.