(Allegato II.17-art. 4)
 
                             Articolo 4. 
                  Caratteristiche dei buoni pasto. 
 
1. Ai sensi del presente allegato i buoni pasto: 
a) consentono al titolare di  ricevere  un  servizio  sostitutivo  di
mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto; 
b) consentono all'esercizio convenzionato di provare  documentalmente
l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa' di emissione; 
c)  sono  utilizzati  esclusivamente   dai   prestatori   di   lavoro
subordinato, a tempo pieno o  parziale,  anche  qualora  l'orario  di
lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonche' dai  soggetti  che
hanno instaurato con il cliente un rapporto di  collaborazione  anche
non subordinato; 
d) non sono cedibili, ne' cumulabili oltre il limite di  otto  buoni,
ne' commercializzabili o convertibili in denaro e  sono  utilizzabili
solo dal titolare; 
e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale. 
2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare: 
a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; 
b)  la  ragione  sociale  e  il  codice  fiscale  della  societa'  di
emissione; 
c) il valore facciale espresso in valuta corrente; 
d) il termine temporale di utilizzo; 
e) uno spazio riservato alla  apposizione  della  data  di  utilizzo,
della firma del titolare e del  timbro  dell'esercizio  convenzionato
presso il quale il buono pasto viene utilizzato; 
f) la dicitura: «Il buono pasto non e' cedibile, ne' cumulabile oltre
il limite di otto buoni, ne'  commercializzabile  o  convertibile  in
denaro; puo' essere utilizzato solo  se  datato  e  sottoscritto  dal
titolare». 
3. Nei buoni pasto in forma elettronica: 
a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e  d)  del  comma  2
sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione
sul relativo carnet elettronico; 
b) la data di utilizzo  del  buono  pasto  e  i  dati  identificativi
dell'esercizio  convenzionato  presso  il  quale   il   medesimo   e'
utilizzato di cui  alla  lettera  e)  del  comma  2,  sono  associati
elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo; 
c) l'obbligo di  firma  del  titolare  del  buono  pasto  e'  assolto
associando,  nei  dati  del  buono  pasto  memorizzati  sul  relativo
supporto  informatico,  un  numero   o   un   codice   identificativo
riconducibile al titolare stesso; 
d) la dicitura di cui alla  lettera  f)  del  comma  2  e'  riportata
elettronicamente. 
4. Le societa' di emissione sono tenute  ad  adottare  idonee  misure
antifalsificazione e di tracciabilita' del buono pasto.