Articolo 4.
Caratteristiche dei buoni pasto.
1. Ai sensi del presente allegato i buoni pasto:
a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di
mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente
l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa' di emissione;
c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro
subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di
lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonche' dai soggetti che
hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche
non subordinato;
d) non sono cedibili, ne' cumulabili oltre il limite di otto buoni,
ne' commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili
solo dal titolare;
e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:
a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa' di
emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo;
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo,
della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato
presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura: «Il buono pasto non e' cedibile, ne' cumulabile oltre
il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o convertibile in
denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal
titolare».
3. Nei buoni pasto in forma elettronica:
a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2
sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione
sul relativo carnet elettronico;
b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi
dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo e'
utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati
elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto e' assolto
associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo
supporto informatico, un numero o un codice identificativo
riconducibile al titolare stesso;
d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 e' riportata
elettronicamente.
4. Le societa' di emissione sono tenute ad adottare idonee misure
antifalsificazione e di tracciabilita' del buono pasto.