(Allegato II.17-art. 5)
 
                             Articolo 5. 
                      Contenuto degli accordi. 
 
1. Gli accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni  pasto
e i titolari degli esercizi  convenzionabili  contengono  i  seguenti
elementi: 
a) la durata del contratto, le  condizioni  anche  economiche,  e  il
termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta; 
b) le clausole di utilizzabilita'  del  buono  pasto,  relative  alle
condizioni di validita', ai  limiti  di  utilizzo  e  ai  termini  di
scadenza, specificati in modo espresso e uniforme; 
c)  l'indicazione  dello  sconto  incondizionato  riconosciuto   alla
societa' emittente dai  titolari  degli  esercizi  convenzionati  per
effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi; 
d) l'indicazione del termine di pagamento che la  societa'  emittente
e' tenuta a rispettare nei confronti  degli  esercizi  convenzionati,
comunque nell'osservanza di quanto disposto dal comma 6; 
e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data  di
scadenza del buono pasto, entro il  quale  l'esercizio  convenzionato
potra' esigere il pagamento delle prestazioni effettuate; 
f) l'indicazione di eventuali  ulteriori  corrispettivi  riconosciuti
alla societa' emittente, ivi compresi quelli  per  l'espletamento  di
servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi
7 e 8. 
2. Gli accordi tra la  societa'  di  emissione  e  i  titolari  degli
esercizi convenzionabili contemplano  comunque  un'offerta  di  base,
senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio
completo, ferma restando la liberta' della  prima  di  proporre  agli
esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si
uniformano a  quanto  previsto  dal  primo  periodo  prescrivendo  la
presentazione da parte dei concorrenti anche della  suddetta  offerta
di base. 
3. Gli accordi stipulati tra la societa' di emissione  e  i  titolari
degli esercizi convenzionabili non  possono  negare  ai  titolari  di
esercizi  convenzionati  il  pagamento  almeno  parziale  di  fatture
relative  ai  buoni  pasto  presentati  a  rimborso   a   fronte   di
contestazioni  parziali,  di  quantita'  o  valore,   relative   alla
fatturazione dei medesimi. 
4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati  e  possono
essere  modificati,   con   specifica   accettazione   delle   parti,
esclusivamente in forma scritta, a pena di nullita'. 
5. Ai fini dell'attuazione  del  comma  1,  lettera  c),  e'  vietato
pattuire con gli esercizi  convenzionati  uno  sconto  incondizionato
piu' elevato di quello stabilito dalla societa' emittente in sede  di
offerta ai fini dell'aggiudicazione o  in  sede  di  conclusione  del
contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte  le
attivita'  necessarie  e  sufficienti   al   corretto   processo   di
acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto. 
6. Ai termini di  pagamento  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.
231. 
7. Nell'ambito dei  contratti  di  convenzionamento,  ai  fini  della
partecipazione alle gare, nonche'  della  valutazione  di  congruita'
delle relative offerte economiche, possono  essere  considerati  come
servizi  aggiuntivi  solo  quelli  che  consistono   in   prestazioni
ulteriori  rispetto  all'oggetto  principale  della  gara  e  abbiano
un'oggettiva e diretta connessione  intrinseca  con  l'oggetto  della
gara. 
8. E' vietato addebitare agli esercenti convenzionati  costi  diversi
dallo sconto incondizionato e dai  corrispettivi  per  prestazioni  o
servizi aggiuntivi eventualmente acquistati. 
9.  Resta   ferma   la   facolta'   dei   titolari   degli   esercizi
convenzionabili  di  non  aderire  alla   proposta   di   prestazioni
aggiuntive. 
10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non  adesione
alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l'applicabilita',
ove sussistano i presupposti,  degli  articoli  1341  e  2598,  primo
comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura a evidenza
pubblica, accordi che  prevedono  un  tale  obbligo  di  adesione,  o
comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di  risoluzione
del contratto tra la stazione appaltante e la societa' di emissione.