(Allegato II.17-art. 6)
 
                             Articolo 6. 
                        Disposizioni finali. 
 
1. Il valore facciale del buono pasto e' comprensivo dell'imposta sul
valore aggiunto prevista  per  le  somministrazioni  al  pubblico  di
alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il
consumo. Le variazioni  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  lasciano
inalterato il contenuto economico dei contratti gia' stipulati, ferma
restando  la  liberta'  delle  parti  di  addivenire  alle  opportune
rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto. 
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in  collaborazione
con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   con
l'Autorita' nazionale anticorruzione, previe apposite  consultazioni,
effettua il monitoraggio degli effetti del presente allegato al  fine
della verifica dell'efficacia del medesimo.