(Allegato II.18-art. 11)
                            Articolo 11. 
                         Direttore tecnico. 
 
1. La direzione tecnica puo' essere assunta da un  singolo  soggetto,
eventualmente coincidente con il legale rappresentante  dell'impresa,
o da piu' soggetti. 
2. Il soggetto o i  soggetti  designati  nell'incarico  di  direttore
tecnico non possono rivestire, per la  durata  dell'appalto,  analogo
incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del  Capo  I
del  Titolo  II  del  presente  allegato;  tali   soggetti   pertanto
producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicita' di
incarico. Qualora  il  direttore  tecnico  sia  persona  diversa  dal
titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore
e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o a
essa legato mediante  contratto  d'opera  professionale  regolarmente
registrato. 
3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente  allegato  e'
affidata: 
a) relativamente alla categoria OG 2, a  soggetti  iscritti  all'albo
professionale  -   Sezione   A   degli   architetti,   pianificatori,
paesaggisti e conservatori, o in possesso  di  laurea  magistrale  in
conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata
in vigore  del  regolamento  recante  l'istituzione  del  sistema  di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano  la
funzione di direttore tecnico, possono conservare  l'incarico  presso
la stessa impresa; 
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo
specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attivita'  di
restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base  alla  disciplina
vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di  un  diploma
rilasciato da scuole di alta formazione  e  di  studio  istituite  ai
sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20  ottobre  1998,  n.
368 o dagli altri soggetti di cui all'  articolo  29,  comma  9,  del
Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso  di  laurea
magistrale in conservazione e  restauro  dei  beni  culturali,  fatto
salvo quanto previsto dal comma 5; 
c) relativamente alla categoria OS 25, a  soggetti  in  possesso  dei
titoli previsti di cui all'allegato I.8 al codice. 
4. Oltre a quanto previsto dal comma  3,  e'  richiesto  altresi'  il
requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori  su
beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall'allegato II.12
al codice. 
5. Con riferimento alle categorie  OS  2-A  e  OS  2-B  la  direzione
tecnica puo' essere affidata anche a restauratori di beni  culturali,
che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo  182
del  Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  purche'   tali
restauratori abbiano svolto, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica
nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie. 
6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro i  requisiti
sono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli  di  cui
al testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.