(Allegato II.18-art. 14)
                            Articolo 14. 
                           Scheda tecnica. 
 
1. La scheda tecnica descrive  le  caratteristiche,  le  tecniche  di
esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su  cui  si
interviene,  nonche'  eventuali   modifiche   dovute   a   precedenti
interventi, in modo da dare  un  quadro,  dettagliato  ed  esaustivo,
delle caratteristiche del bene e  fornisce  altresi'  indicazioni  di
massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare. 
2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche  sulla
scorta del provvedimento di  dichiarazione  dell'interesse  culturale
che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici  decorate
di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di
interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento. 
3. Nel caso di lavori di monitoraggio,  manutenzione  o  restauro  di
beni culturali mobili, superfici decorate di  beni  architettonici  e
materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di  interesse   storico,
artistico  o  archeologico,  la  scheda  tecnica  e'  redatta  da  un
restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della  normativa
vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda  tecnica
e' redatta da un archeologo. 
4.  Nell'ambito  del  procedimento  di  autorizzazione  di  cui  agli
articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  la
scheda tecnica, prima della definizione del progetto di  fattibilita'
tecnica ed economica, e' sottoposta al soprintendente competente, che
ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando,  ove
necessario,  il   provvedimento   di   dichiarazione   dell'interesse
culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.