(Allegato II.18-art. 16)
                            Articolo 16. 
               Progettazione dello scavo archeologico. 
 
1. Il progetto di fattibilita' tecnica ed  economica  dei  lavori  di
scavo archeologico per finalita' di ricerca  archeologica  disciplina
l'impianto del cantiere di ricerca  e  individua  i  criteri  per  la
definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita'
degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita'  di  scavo,
nonche' i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di  fattibilita'
e'  costituito  da  una  relazione   programmatica   delle   indagini
necessarie e illustrativa  del  quadro  delle  conoscenze  pregresse,
sviluppato per settori  di  indagine,  alla  quale  sono  allegati  i
pertinenti elaborati grafici. 
2. La relazione di  cui  al  comma  1  illustra  i  tempi  e  i  modi
dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla  conservazione  dei
reperti, sia al  loro  studio  e  pubblicazione,  ed  e'  redatta  da
archeologi  in  possesso  di   specifica   esperienza   e   capacita'
professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende  altresi'  un
calcolo sommario della spesa, il quadro  economico  di  progetto,  il
cronoprogramma  dell'intervento  e  le  prime  indicazioni  e  misure
finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza. 
3. Il quadro delle  conoscenze  pregresse  consiste  in  una  lettura
critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi  di
conoscenza raccolti in eventuali scoperte. 
4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in: 
a) rilievo generale; 
b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche; 
c) indagini complementari necessarie. 
5. Il progetto di fattibilita', qualora non sia stato predisposto dai
competenti uffici del  Ministero  della  cultura,  e'  comunicato  al
Soprintendente competente. 
6. Il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  scavo  archeologico  per
finalita' di  ricerca,  nel  quale  confluiscono  i  risultati  delle
indagini previste nel progetto di fattibilita', comprende dettagliate
previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative  alle  diverse
fasi e tipologie di intervento e indica la quantita' e la  durata  di
esse e comprende altresi' il piano di sicurezza e coordinamento. 
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono: 
a) rilievi e indagini; 
b) scavo; 
c)  documentazione  di  scavo,  quali  giornali  di   scavo,   schede
stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica; 
d) restauro dei reperti mobili e immobili; 
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme
con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi; 
f) studio e pubblicazione; 
g)  forme  di  fruizione  anche  con  riguardo  alla  sistemazione  e
musealizzazione del sito o del contesto recuperato; 
h) manutenzione programmata. 
8. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica dei lavori di  scavo
archeologico per finalita' di ricerca contiene inoltre la definizione
delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli  di  prevalente
merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese  in  possesso
di requisiti specifici ove non curate  dalla  stessa  amministrazione
aggiudicatrice.  In  questo  caso,  il   progetto   di   fattibilita'
tecnico-economica e' comunicato al Soprintendente competente. 
9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai  sensi
dell'articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel  dettaglio  e
sulla  base  delle  indagini  eseguite,  le  modalita'  tecniche   ed
esecutive delle  varie  fasi  operative,  indicando  i  controlli  da
effettuare in cantiere nel corso dei lavori.