Articolo 16. Progettazione dello scavo archeologico. 1. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita' degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita' di scavo, nonche' i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilita' e' costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici. 2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed e' redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresi' un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza. 3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte. 4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in: a) rilievo generale; b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche; c) indagini complementari necessarie. 5. Il progetto di fattibilita', qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, e' comunicato al Soprintendente competente. 6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilita', comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantita' e la durata di esse e comprende altresi' il piano di sicurezza e coordinamento. 7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono: a) rilievi e indagini; b) scavo; c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica; d) restauro dei reperti mobili e immobili; e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi; f) studio e pubblicazione; g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato; h) manutenzione programmata. 8. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilita' tecnico-economica e' comunicato al Soprintendente competente. 9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell'articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalita' tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.