(Allegato II.18-art. 19)
                            Articolo 19. 
       Progettazione, direzione lavori e attivita' accessorie. 
 
1. Secondo quanto disposto dall' articolo 133 del codice per i lavori
concernenti i beni culturali di cui al presente allegato, nei casi in
cui  non  sia  prevista  l'iscrizione  a   un   ordine   o   collegio
professionale,  le  prestazioni  relative   alla   progettazione   di
fattibilita' tecnico-economica ed esecutiva possono essere  espletate
anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni  culturali
ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo  la  tipologia  dei
lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di
specifica competenza coerente con l'intervento da attuare. 
2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico  alle  attivita'  del
RUP  e  del  dirigente  competente  alla  formazione  del   programma
triennale comprendono un restauratore di beni  culturali  qualificato
ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo  la  tipologia  dei
lavori, altro professionista di cui all' articolo  9-bis  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono  richiesti
un'esperienza  almeno  quinquennale  e  il  possesso  di   specifiche
competenze coerenti con l'intervento. 
3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate
di beni architettonici e materiali storicizzati di beni  immobili  di
interesse   storico   artistico   o   archeologico,   oppure    scavi
archeologici, il restauratore oppure altro professionista di  cui  al
comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il
ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo. 
4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate  da
funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata
professionalita' in relazione all'intervento da attuare.