(Allegato II.18-art. 20)
                            Articolo 20. 
Tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione  di  lavori
                   con il regime di somma urgenza. 
 
1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente allegato e'  consentita
nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole
alla pubblica incolumita' o alla tutela del bene,  per  rimuovere  lo
stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di  300.000  euro,
secondo le modalita' e le  procedure  di  cui  all'articolo  140  del
codice.