Articolo 20. Tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza. 1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente allegato e' consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di 300.000 euro, secondo le modalita' e le procedure di cui all'articolo 140 del codice.