(Allegato II.18-art. 21)
                            Articolo 21. 
                              Varianti. 
 
1. Non sono considerati varianti  in  corso  d'opera  gli  interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre  i  pericoli  di  danneggiamento  o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente
l'opera  e  che  non  comportino  una  variazione  in  aumento  o  in
diminuzione superiore al 20 per cento  del  valore  di  ogni  singola
categoria di lavorazione, nel limite del 10  per  cento  dell'importo
complessivo contrattuale, qualora vi sia  disponibilita'  finanziaria
nel quadro economico tra  le  somme  a  disposizione  della  stazione
appaltante. 
2. Sono ammesse, nel limite del 20 per  cento  in  piu'  dell'importo
contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta  la
natura e la specificita' dei beni sui quali si interviene, per  fatti
verificatisi  in  corso  d'opera,  per  rinvenimenti   imprevisti   o
imprevedibili nella fase  progettuale,  per  adeguare  l'impostazione
progettuale qualora cio' sia reso necessario per la salvaguardia  del
bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento,  nonche'
le  varianti  giustificate  dalla  evoluzione   dei   criteri   della
disciplina del restauro.