(Allegato II.18-art. 22)
                            Articolo 22. 
                              Collaudo. 
 
1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo  di
collaudo  comprende  anche  un  restauratore  con  esperienza  almeno
quinquennale  in  possesso  di  specifiche  competenze  coerenti  con
l'intervento. 
2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e  OS  2-B
l'organo di collaudo comprende anche un restauratore  con  esperienza
almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con
l'intervento, nonche' uno storico dell'arte  o  un  archivista  o  un
bibliotecario  in  possesso  di  specifica  esperienza  e   capacita'
professionale coerente con l'intervento. 
3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di
collaudo comprende anche  un  archeologo  in  possesso  di  specifica
esperienza  e  capacita'  professionale  coerenti  con   l'intervento
nonche' un restauratore entrambi con esperienza  almeno  quinquennale
in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. 
4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo
componente,  e  fermo  restando  il  numero  complessivo  dei  membri
previsto  dalla  vigente  normativa,  i  funzionari  delle   stazioni
appaltanti,  laureati  e  inquadrati  con   qualifiche   di   storico
dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato  servizio
per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.