(Allegato II.18-art. 3)
                             Articolo 3. 
                   Specificita' degli interventi. 
 
1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice  dei  beni
culturali e  del  paesaggio,  ferma  restando  la  procedura  di  cui
all'articolo  12  del  medesimo  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, gli  interventi  sui  beni  culturali  sono  inseriti  nei
documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all'  articolo
37, commi 1 e 2, del codice e  sono  eseguiti  secondo  i  tempi,  le
priorita'  e  le  altre  indicazioni  derivanti  dal  criterio  della
conservazione programmata. A tal fine le stazioni  appaltanti,  sulla
base della ricognizione e dello studio dei beni  affidati  alla  loro
custodia, redigono un documento  sullo  stato  di  conservazione  del
singolo bene, tenendo conto della pericolosita' territoriale e  della
vulnerabilita',  delle   risultanze,   evidenziate   nel   piano   di
manutenzione  e  nel  consuntivo  scientifico,  delle  attivita'   di
prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione  e
restauro. Per i beni archeologici tale  documento  illustra  anche  i
risultati delle indagini diagnostiche.